Articolo 43, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Cessazione pubblicazione elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato e notifica delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale
Quali sono le novità introdotte dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 76/2020 in materia di notifica delle variazioni di giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 23 luglio 2020, l'INPS ha cessato la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione per gli operai agricoli a tempo determinato, che rappresentavano il sistema tradizionale di comunicazione delle modifiche alle giornate lavorate. La normativa si applica a tutti i lavoratori agricoli con contratti a tempo determinato e riguarda le variazioni di giornate lavorative riconosciute o disconosciute dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. In pratica, quando intervengono cambiamenti nelle giornate lavorate, l'INPS deve ora notificare direttamente ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale tramite raccomandata, posta elettronica certificata o altre modalità che garantiscano la piena conoscibilità. Per le aziende agricole e i consulenti del lavoro, questo comporta un cambio significativo nei flussi informativi: non è più possibile fare affidamento sulla pubblicazione trimestrale degli elenchi, ma occorre attendere la notifica individuale dall'INPS, con l'Istituto che sta implementando procedure informatiche per automatizzare queste comunicazioni.
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Riferimento normativo
Articolo 43, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Cessazione pubblicazione elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato e notifica delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 11-01-2021
Messaggio n. 71
OGGETTO: Articolo 43, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Cessazione pubblicazione elenchi nominativi trimestrali di variazione
degli operai agricoli a tempo determinato e notifica delle variazioni
di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale
L’articolo 43, comma 7, del decreto-legge 21 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato, tra l’altro, il secondo periodo del comma
7, dell’articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il testo del novellato comma 7 dell’articolo 38, del decreto-legge n. 98/2011 dispone: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi
nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento
o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità
idonea a garantire la piena conoscibilità”.
Dal testo letterale della disposizione in esame, a decorrere dal 23 luglio 2020 - data di
diffusione del comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2020, n. 184 relativo
al comma 7, dell’articolo 43 del decreto-legge n. 76/2020 - nel caso di riconoscimento o
disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati deve essere effettuata mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità
idonea a garantire la piena conoscibilità.
Si evidenzia, pertanto, che la pubblicazione del secondo elenco di variazione dell’anno 2020, la
cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del decreto-legge n.
76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta
dopo l’entrata in vigore dell’articolo 43 del predetto decreto.
Considerato che il testo novellato dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011 non
prevede più la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, l’Istituto cessa
tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione dei predetti elenchi.
Le Strutture territoriali provvederanno a notificare con raccomandata o posta elettronica
certificata le variazioni delle giornate intervenute dopo la predisposizione e la pubblicazione del
primo elenco di variazione 2020.
Con successiva comunicazione sarà inviato alle Strutture territoriali il modello da utilizzare per
notificare le variazioni di giornate.
Si rappresenta, infine, che in attesa di individuare differenti modalità idonee a garantire ai
lavoratori interessati la piena conoscibilità delle variazioni di giornate lavorative intervenute
dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, si procederà ad
implementare le procedure informatiche per consentire la notifica automatica delle variazioni.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La normativa riguarda operai agricoli a tempo determinato, variazioni di giornate lavorative e notifiche INPS. È rilevante per consulenti del lavoro e aziende agricole che devono comprendere i nuovi obblighi di comunicazione e le modalità di notifica sostitutive degli elenchi trimestrali. Il decreto-legge 76/2020 modifica l'articolo 38 del decreto-legge 98/2011, eliminando gli elenchi nominativi trimestrali e introducendo notifiche individuali come strumento di trasparenza e conoscibilità delle variazioni contrattuali.
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