Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 688/2022

Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

Pubblicato: 10/02/2022 In vigore dal: 10/02/2022 Documento ufficiale

Come funziona l'esonero parziale dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti previsto dalla legge 178/2020, e come si gestiscono le eccedenze di versamento?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 688/2022 disciplina l'esonero parziale dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome di artigiani ed esercenti attività commerciali, beneficiari della misura prevista dall'articolo 1, commi 20-22bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Questa agevolazione consente di ridurre i versamenti contributivi dovuti per l'anno 2021. Le eccedenze di versamento derivanti dall'applicazione dell'esonero sulle rate scadute entro il 31 dicembre 2021 vengono automaticamente utilizzate dall'INPS per coprire i debiti contributivi della tariffazione 2021, senza che il contribuente debba presentare modelli F24 o domande di compensazione. Qualora rimangano ulteriori eccedenze dopo questa compensazione automatica, il contribuente può presentare istanza di compensazione per utilizzarle verso i versamenti futuri. L'INPS ha rilasciato una nuova versione del modello telematico di rimborso e/o compensazione, accessibile dal Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, che deve essere utilizzato anche per le richieste di compensazione relative a questo esonero. Le domande già presentate tramite Comunicazioni Bidirezionali con riferimento all'esonero legge 178/2020 rimangono valide.

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Riferimento normativo

Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 11-02-2022 Messaggio n. 688 OGGETTO: Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22- bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione 1. Esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Si evidenzia che, come precisato nel messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future. 2. Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione Si comunica che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”. Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione di cui al paragrafo 2 del citato messaggio n. 4620/2021 (eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021). Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'esonero contributivo di cui alla legge 178/2020 riguarda le gestioni autonome INPS per artigiani e commercianti, con meccanismi di compensazione automatica e richieste telematiche tramite il Cassetto previdenziale. I commercialisti devono conoscere le scadenze di versamento, le eccedenze contributive, la tariffazione INPS e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e compensazione per gestire correttamente gli adempimenti dei propri clienti autonomi.

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