Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 686/2024

Agenzia del demanio. Articolo 1, commi 205 e 206, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esclusione dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS). Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Pubblicato: 13/02/2024 In vigore dal: 13/02/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede il Messaggio INPS 686/2024 riguardo agli obblighi contributivi dell'Agenzia del demanio per i trattamenti di integrazione salariale?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 686/2024 recepisce le disposizioni della legge di Bilancio 2024 (articoli 1, commi 205-206, legge n. 213/2023) che escludono l'Agenzia del demanio dall'obbligo di versare contributi per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). Questa esclusione rappresenta un'interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 1947, n. 869, che già prevedeva ipotesi di esenzione per determinati enti pubblici economici. L'Agenzia del demanio, in quanto ente pubblico economico, non deve quindi applicare le disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali. A livello operativo, alla matricola INPS dell'Agenzia (7042554906) è stato attribuito il codice di autorizzazione "1T" con decorrenza dal 1° gennaio 2022, che identifica la "Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS". Per coprire le minori entrate contributive derivanti da questa esclusione, sono stati stanziati fondi specifici: 887.100 euro per il 2024, con importi decrescenti negli anni successivi fino a 433.400 euro annui dal 2033 in poi, finanziati mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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Riferimento normativo

Agenzia del demanio. Articolo 1, commi 205 e 206, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esclusione dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS). Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 14-02-2024 Messaggio n. 686 Allegati n.1 OGGETTO: Agenzia del demanio. Articolo 1, commi 205 e 206, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esclusione dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS). Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 1. Premessa La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha previsto, tra l’altro, una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. Infatti, l’articolo 1, commi 205 e 206, della legge di Bilancio 2024 prevede : “L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l'anno 2024, euro 181.400 per l'anno 2025, euro 423.700 per l'anno 2026, euro 378.000 per l'anno 2027, euro 386.700 per l'anno 2028, euro 395.700 per l'anno 2029, euro 404.800 per l'anno 2030, euro 414.000 per l'anno 2031, euro 423.600 per l'anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”. L’articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha mantenuto in vigore l’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, il quale contempla le ipotesi di esclusione dall’applicazione della disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022). In ragione di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia del demanio (C.F. 06340981007) è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015; di conseguenza, alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”. La Struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla predetta variazione contributiva. 2. Istruzioni contabili In riferimento a quanto previsto dai commi 205 e 206 dell’articolo 1della legge di Bilancio 2024, per le connesse esigenze di rilevazione e rendicontazione dell’esclusione contributiva in oggetto, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito delle gestioni GIAS e prestazioni temporanee (PT): - GAW32200 - Onere a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213/2023; - GAU22200 - Trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213/2023; - PTH22200 - Trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213/2023. Sulla base della ripartizione effettuata dalla procedura gestionale DM, detti conti sono destinati a rilevare l’assunzione dell’onere a carico della gestione – contabilità separata degli “Sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive” (GAW) in contropartita del trasferimento a copertura della mancata contribuzione a titolo di CIGS e CIGO, rispettivamente a favore delle contabilità separate degli “Oneri per il mantenimento del salario” (GAU) dei “Trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell’industria” (PTH). Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAW32200 Denominazione completa Onere a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. - Denominazione abbreviata ON.COP.MINORI ENTR.CTR-ART. 1, COMMI 205-206, L.213/23 Validità e movimentabilità 02/2024-P10 Capitolo/Voce di bilancio UTB14001610 Tipo variazione I Codice conto GAU22200 Denominazione completa - Trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Denominazione abbreviata TRASF. DA GIAS MIN. ENTR. CTR-ART. 1, COMMI 205-206, L.213/23 Validità e movimentabilità 02/2024-P10 Capitolo/Voce di bilancio ETA05001610 - Tipo variazione I Codice conto PTH22200 Denominazione completa - Trasferimento da GIAS a copertura delle minori entrate contributive in applicazione dell’articolo 1, commi 205-206, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Denominazione abbreviata TRASF. DA GIAS MIN. ENTR. CTR-ART. 1, COMMI 205-206, L.213/23 Validità e movimentabilità 02/2024-P10 Capitolo/Voce di bilancio ETA05001610

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Il Messaggio INPS 686/2024 riguarda l'esclusione contributiva per CIGO e CIGS dell'Agenzia del demanio, con riferimento al decreto legislativo n. 148/2015 e all'interpretazione autentica dell'articolo 3 del d.lgs. 1947, n. 869. Commercialisti e responsabili della gestione del personale devono conoscere i codici di autorizzazione INPS (in particolare il codice "1T"), le gestioni contabili GIAS e PT, e le variazioni al piano dei conti (GAW32200, GAU22200, PTH22200) per la corretta rendicontazione delle minori entrate contributive e dei trasferimenti di copertura.

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