Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
Quali tutele previdenziali per quarantena e lavoratori fragili sono riconosciute dall'INPS nel 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 679/2022 comunica che a partire dal 1° gennaio 2022 non sono più riconosciute le indennità economiche per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti "fragili" previste dall'articolo 26 del decreto-legge 18/2020. Queste tutele, che garantivano protezione previdenziale durante la pandemia COVID-19, erano state prorogate fino al 31 dicembre 2021, ma il legislatore ha deciso di non estenderle all'anno 2022. Per gli eventi che ricadono tra il 2021 e il 2022, il riconoscimento delle tutele è possibile solo per le giornate dell'anno 2021, nei limiti delle risorse disponibili. L'unica disposizione mantenuta per il 2022 riguarda la modalità di svolgimento del lavoro in modalità agile per i soggetti fragili affetti da specifiche patologie, ma questo aspetto rientra nella disciplina giuslavoristica e contrattuale, non nelle competenze dell'INPS. Dal punto di vista operativo, gli uffici medico legali dell'INPS continuano a trattare i certificati di malattia relativi a COVID-19 con le consuete codifiche, anche se non possono più riconoscere le indennità economiche per l'anno 2022.
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Riferimento normativo
Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 11-02-2022
Messaggio n. 679
OGGETTO: Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in
quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo
26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27/2020
1. Quadro normativo
Come già comunicato con il messaggio n. 4027/2021, il riconoscimento delle tutele di cui ai
commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili)
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito
delle modifiche apportate al citato comma 1 dell’articolo 26 e all’articolo 1, comma 481, della
legge n. 178/2020, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall’articolo 2-ter, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2021).
Per l’anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento
dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo
articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in
presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta,
secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”. Si tratta,
tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze
dell’Istituto.
Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle
indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d.
fragili di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei
confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti
delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, come da ultimo modificato
dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per le sole giornate del 2021.
2. Indicazioni operative
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente e al fine di
consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in
oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui al citato articolo 26 del decreto-
legge n. 18/2020, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno
2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti
proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le
relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie
procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento
diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le
disposizioni illustrate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 679/2022 è il riferimento normativo per chi gestisce tutele previdenziali legate a quarantena e lavoratori fragili secondo l'articolo 26 del decreto-legge 18/2020. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere la scadenza di queste prestazioni, la gestione dei certificati medici COVID-19 e le modalità di lavoro agile per soggetti con patologie, consultando anche i decreti ministeriali sulla definizione delle patologie fragili e i contratti collettivi applicabili.
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