Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Quali sono le modifiche apportate all'APE sociale dalla legge di bilancio 2021 e chi può presentare domanda nel 2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 62/2021 comunica la proroga del periodo di sperimentazione dell'APE sociale (Ape Volontaria) fino al 31 dicembre 2021, anziché il precedente termine del 31 dicembre 2020. Questa misura si applica ai lavoratori che desiderano accedere al beneficio della pensione anticipata con il contributo dello Stato, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 232/2016. La normativa riguarda sia coloro che maturano i requisiti nel corso del 2021, sia coloro che hanno già perfezionato le condizioni negli anni precedenti ma non hanno ancora presentato domanda. I requisiti rimangono quelli originariamente previsti: età minima, contributi versati, e specifiche condizioni di svantaggio (disoccupazione, caregiver, lavori usuranti, disabilità). La legge di bilancio 2021 ha inoltre incrementato significativamente i fondi destinati al finanziamento della misura, passando da 323,4 milioni nel 2021 a 411,1 milioni, con stanziamenti prolungati fino al 2026. È fondamentale che i soggetti in possesso di tutti i requisiti presentino contestualmente sia la domanda di verifica delle condizioni che la domanda di APE sociale, per non perdere i ratei di trattamento economico.
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Riferimento normativo
Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08-01-2021
Messaggio n. 62
OGGETTO: Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE
sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30
dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) - nella quale, all’articolo 1,
comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che “All’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021»;
b. al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3
milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».
Il successivo comma 340 del medesimo articolo stabilisce che “Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si
applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel
corso dell'anno 2021”.
In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino
al 31 dicembre 2021.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge
di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove
disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di
riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al
beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le
condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni
precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare
la relativa domanda.
Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della
domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso
di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la
domanda di APE sociale.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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L'APE sociale è disciplinata dall'articolo 1, commi 179-186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed è una misura di pensionamento anticipato con contributo statale rivolta a lavoratori in condizioni di svantaggio. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza devono conoscere i requisiti di accesso (età, contributi, condizioni di disoccupazione, caregiver, lavori usuranti e disabilità), i termini di presentazione delle domande all'INPS, e le modalità di cumulo con altri trattamenti previdenziali secondo la normativa vigente.
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