Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 610/2020

Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni

Pubblicato: 17/02/2020 In vigore dal: 17/02/2020 Documento ufficiale

Quali documenti e procedure deve seguire un lavoratore marittimo per ottenere le prestazioni di malattia dopo l'avvio della trasmissione telematica dei certificati medici da parte degli ambulatori USMAF-SASN?

Spiegato da FiscoAI
A partire da gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF-SASN) hanno iniziato a trasmettere telematicamente i certificati di malattia per i lavoratori marittimi e aeronaviganti, sostituendo progressivamente i modelli cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3. Tuttavia, il certificato telematico standard non contiene tutte le informazioni necessarie per liquidare le prestazioni di malattia ex-IPSEMA, poiché mancano i dati aggiuntivi che erano precedentemente documentati nei modelli cartacei. Di conseguenza, il lavoratore marittimo deve fornire direttamente all'INPS territoriale competente il modello SR163 per la richiesta di pagamento, comunicare il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico (PUC), ed esibire il libretto di navigazione con copia delle pagine contenenti i dati necessari a integrare il certificato telematico. In caso di certificazione rilasciata da medici del Servizio Sanitario Nazionale, questa è considerata sufficiente solo per l'indennità di malattia complementare e esclusivamente per i marittimi iscritti al "turno generale" (identificabili dal timbro sul libretto di navigazione), ma rimane comunque obbligatorio fornire il numero PUC.

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Riferimento normativo

Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Medico Legale Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 18-02-2020 Messaggio n. 610 OGGETTO: Lavoratori marittimi. Avvio della trasmissione telematica, da parte degli ambulatori USMAF-SASN, dei certificati medici per le prestazioni di malattia. Procedure e documenti necessari all’erogazione delle prestazioni 1. Premessa Nel corso del mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (USMAF-SASN) del Ministero della Salute hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti, lavoratori marittimi e aeronaviganti. Tali certificati telematici pervengono all’Istituto con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori. Di conseguenza, a regime, la certificazione cartacea dei SASN assumerà carattere del tutto marginale e residuale. La telematizzazione dei certificati di malattia, dunque, determina dei cambiamenti rilevanti anche per i lavoratori assicurati, relativamente agli adempimenti a loro carico ai fini dell’ottenimento delle prestazioni di malattia. 2. Modalità di richiesta delle prestazioni Con il passaggio ai certificati telematici, a regime, i SASN non emetteranno più i modelli cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3. Poiché i certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori, nel caso dei marittimi essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-IPSEMA, in quanto non contengono le necessarie, ulteriori informazioni aggiuntive, finora documentate con i modelli MAL1, MAL2 e MAL3. Di conseguenza, le suddette informazioni non previste sul CDM telematico dovranno essere fornite e documentate direttamente dal lavoratore, anziché con i modelli MAL, attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale INPS competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari. Riepilogando, per ottenere le prestazioni il lavoratore, oltre a produrre alla Struttura territoriale competente dell’INPS il modello “SR163” per la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, scaricabile dal sito INPS, dovrà anche: comunicare il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC); esibire il libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e produrne copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei modelli MAL. Nell’eventualità in cui il lavoratore marittimo si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”. In proposito, si precisa che l’iscrizione al “turno generale” è generalmente rilevabile dall’apposito timbro apposto sul libretto di navigazione del lavoratore marittimo. Anche in tali casi di CDM del SSN, il marittimo deve fornire alla Struttura territoriale INPS anche il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare (PUC). In completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del SSN e le altre categorie di lavoratori, gli uffici USMAF-SASN sono, infatti, tenuti a rilasciare al lavoratore marittimo il numero di Protocollo Unico del Certificato telematico (PUC). Permane, inoltre, la necessità di produrre i verbali in formato cartaceo per la richiesta della prestazione di cui alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, c.d. “Legge Focaccia”. Si fa presente, infine, che è in fase di sviluppo l’applicativo informatico che consentirà ai lavoratori marittimi di presentare in via telematica la documentazione sopra indicata, necessaria all’erogazione delle prestazioni. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 610/2020 disciplina la trasmissione telematica dei certificati di malattia per lavoratori marittimi, interessando le prestazioni di malattia ex-IPSEMA, l'indennità di malattia complementare e la documentazione richiesta agli assistiti USMAF-SASN. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere gli obblighi procedurali relativi al PUC (Protocollo Unico del Certificato), al libretto di navigazione come documentazione integrativa, e alle differenze tra certificati SASN e certificati SSN per le diverse categorie di marittimi.

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