Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 591/2019

Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019

Pubblicato: 12/02/2019 In vigore dal: 12/02/2019 Documento ufficiale

Quali sono i diritti di congedo per i padri lavoratori dipendenti nel 2019 e come devono essere comunicati all'INPS?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 591/2019 disciplina il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019. Per questo anno, la durata del congedo obbligatorio è stata aumentata a cinque giorni (anziché quattro), fruibili anche in modo non continuativo entro i cinque mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia. Questa misura si applica sia alle nascite che alle adozioni nazionali e internazionali.

Le modalità di comunicazione variano a seconda di chi eroga l'indennità: se l'INPS paga direttamente, il padre deve presentare domanda all'Istituto; se il datore di lavoro anticipa l'indennità, il lavoratore comunica per iscritto al datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di domanda INPS. In questo secondo caso, il datore di lavoro comunica poi all'INPS le giornate fruite tramite il flusso Uniemens.

Inoltre, il padre ha diritto a un ulteriore giorno di congedo facoltativo nel 2019, previo accordo con la madre e in sua sostituzione rispetto al periodo di astensione obbligatoria della madre stessa. Per il settore agricolo, la comunicazione avviene tramite il modello DMAG secondo le istruzioni della circolare 181/2013.

È importante sottolineare che per le nascite e adozioni avvenute nel 2018, rimane fermo il diritto a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se fruiti nei primi mesi del 2019.

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Riferimento normativo

Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 13-02-2019 Messaggio n. 591 OGGETTO: Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019 L'articolo 1, comma 278, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2019. Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 278, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. All'istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013. Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro. L'articolo 1, comma 278, lett. c), della citata legge n. 145/2018 ha, infine, prorogato, per l’anno 2019, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo,previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013. Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. il messaggio n. 894/2018). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 591/2019 regola il congedo parentale obbligatorio per i padri, la comunicazione tramite Uniemens e il modello DMAG, disciplinando aspetti cruciali per aziende e consulenti del lavoro in materia di astensione dal lavoro, indennità di maternità/paternità e adempimenti contributivi verso l'INPS.

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