Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 569/2024

Aliquote contributive anni 2023 e 2024 per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali di cui all’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LOAgri). Precisazioni

Pubblicato: 07/02/2024 In vigore dal: 07/02/2024 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive applicate alle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali nel 2023 e 2024, e come si applica l'agevolazione prevista dalla legge 197/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 569/2024 fornisce le tabelle ufficiali delle aliquote contributive per le aziende agricole che assumono lavoratori agricoli occasionali (LOAgri) secondo la disciplina introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. La normativa prevede un'agevolazione del 68% sui contributi dovuti dalle aziende, ma con un'importante eccezione: questa riduzione non si applica al contributo destinato ai fondi interprofessionali (articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845), che rimane intero allo 0,30%.

Per il 2023, l'aliquota intera è del 46,7365% (di cui 37,8965% a carico dell'azienda e 8,84% a carico del lavoratore), mentre l'aliquota ridotta per lavoratori occasionali scende al 21,17% (12,33% azienda e 8,84% lavoratore). Nel 2024, l'aliquota intera aumenta leggermente al 46,9365% e quella ridotta al 21,23%, principalmente per l'incremento del fondo pensioni lavoratori. Le voci contributive includono il fondo pensioni, l'assistenza infortuni, la disoccupazione, il CIS operai agricoli, le prestazioni di malattia e gli assegni familiari, con vari esoneri applicati.

L'aspetto rilevante per le aziende agricole è che il calcolo dei contributi deve escludere l'agevolazione del 68% dalla voce "Fondi interprofessionali", mantenendo questa componente all'aliquota piena. Questa precisazione è stata necessaria per chiarire le circolari precedenti (n. 102/2023 e n. 26/2024) e garantire l'applicazione corretta della normativa.

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Riferimento normativo

Aliquote contributive anni 2023 e 2024 per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali di cui all’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LOAgri). Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 08-02-2024 Messaggio n. 569 OGGETTO: Aliquote contributive anni 2023 e 2024 per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali di cui all’articolo 1, commi da 343 a 354, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LOAgri). Precisazioni Con riferimento alle circolari n. 102 del 12 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 6.3) e n. 26 del 31 gennaio 2024 (cfr. il paragrafo 8), si precisa che, relativamente al calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), l’applicazione della misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non trova applicazione rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Pertanto, si riportano di seguito le tabelle relative alle voci contributive dovute dalle aziende agricole assuntrici di lavoratori occasionali in agricoltura per gli anni 2023 e 2024. ANNO 2023 VOCI CONTRIBUTIVE LAVORATORI OCCASIONALI AGRICOLI Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250 Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185 Disoccupazione 2,4500 2,7500 (1) Fondi interprofessionali 0,3000 0,3000 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,4300 0,4300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 ALIQUOTA INTERA OTD 46,7365 37,8965 8,84 ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,1700 12,3300 8,84 (1) Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68% (articolo 1, comma 352, della legge n. 197/2022). ANNO 2024 VOCI CONTRIBUTIVE LAVORATORI OCCASIONALI AGRICOLI Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive Totale A carico A carico azienda lavoratore Fondo pensioni lavoratori 29,9900 21,1500 8,84 Quota base 0,1100 0,1100 Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250 Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185 Disoccupazione 2,4500 2,7500 (1) Fondi interprofessionali 0,3000 0,3000 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400 Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000 CIS operai agricoli 1,5000 1,5000 Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830 Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300 Assegni familiari 0,4300 0,4300 Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300 ALIQUOTA INTERA OTD 46,9365 38,0965 8,84 ALIQUOTA RIDOTTA 21,2300 12,3900 LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 8,84 (1) Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68% (articolo 1, comma 352, della legge n. 197/2022). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 569/2024 disciplina le aliquote contributive per i lavoratori agricoli occasionali (LOAgri) secondo l'articolo 1, commi 343-354, della legge 197/2022, con particolare riferimento all'agevolazione del 68% e all'esclusione dei fondi interprofessionali. Commercialisti e aziende agricole devono applicare correttamente la riduzione contributiva distinguendo tra le voci soggette all'esonero e quelle escluse, come il contributo all'articolo 25 della legge 845/1978. La normativa riguarda il calcolo dei contributi INPS, la gestione dei lavoratori occasionali in agricoltura e la corretta determinazione dell'onere contributivo aziendale per gli anni 2023 e 2024.

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