Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Quali trattamenti assistenziali devono essere considerati nel calcolo del reddito familiare per il Reddito e la Pensione di Cittadinanza a partire da gennaio 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 548/2022 chiarisce come calcolare il reddito familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), applicando l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4/2019. Il reddito familiare deve essere determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE dell'anno precedente, ma inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali effettivamente percepiti nell'anno in corso da tutti i componenti del nucleo.
A partire da gennaio 2022, l'INPS ha ampliato l'elenco dei trattamenti rilevanti per il calcolo, includendo non solo prestazioni come la Carta Acquisti, l'assegno di maternità e la pensione sociale, ma anche maggiorazioni dell'assegno sociale, maggiorazioni della pensione sociale, maggiorazioni sociali e la quattordicesima. Questo meccanismo di aggiornamento annuale comporta che il reddito familiare viene "corretto" sostituendo i dati dell'anno precedente con quelli effettivi dell'anno in corso, con proiezione su base annuale.
La normativa esclude dalla rilevanza i trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi (come l'indennità di accompagnamento) e tutti i trattamenti collegati alla disabilità, in applicazione del principio consolidato del decreto-legge 42/2016. Inoltre, non rilevano gli arretrati, le esenzioni tributarie, i buoni servizio e l'assegno di natalità.
Questa variazione nel calcolo del reddito può determinare, a partire da gennaio 2022, modifiche nell'importo della rata mensile del RdC/PdC, oppure nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio o il rigetto della domanda se vengono superate le soglie di reddito previste dalla normativa.
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Riferimento normativo
Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-02-2022
Messaggio n. 548
OGGETTO: Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza
(Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Con riferimento alle prestazioni di Reddito e di Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) e,
segnatamente, alle modalità di calcolo del reddito familiare, si applica quanto previsto
dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui il reddito familiare “è determinato
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del
valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il
nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”,
quali,ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Al riguardo, ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti
i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento ai sensi del citato articolo 2,
comma 6, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti
inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti
della stessa natura percepiti nell’anno in corso (cfr. l’articolo 4, comma 2, lett. f), del citato
D.P.C.M. n. 159/2013), ossia:
Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
Pensione sociale e assegno sociale;
Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni
e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Nello specifico, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che
risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su
base annuale (per una esemplificazione del meccanismo di calcolo, si rinvia al paragrafo 4,
punto B), della circolare n. 100 del 5 luglio 2019).
Tanto rappresentato, a seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che
devono essere oggetto di aggiornamento in applicazione del citato articolo 2, comma 6, e
acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a decorrere
dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in
considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i
trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito
familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei
trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
A tale ultimo riguardo, si precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede
l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione
della predetta condizione di disabilità; ciò, in applicazione dell’ormai consolidato principio
previsto dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2016, n. 89.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per
l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare
nell’anno in corso oltre quelli suelencati :
1. maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388);
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544);
3. maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e
art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e
10 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000);
quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Si ribadisce, inoltre, quanto già chiarito con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, secondo cui
nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni
per il pagamento di tributi;
le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma
di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. n.
190.
Pertanto, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo
della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle
situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio
ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.
Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento potrà essere visualizzato nell’apposito
servizio di consultazione della domanda presente nella sezione “MyINPS” del portale internet
dell’Istituto, accessibile con le proprie credenziali di autenticazione.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 548/2022 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti che assistono nuclei familiari nel calcolo del reddito ai fini del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, in relazione ai trattamenti assistenziali, all'ISEE, alla prova dei mezzi e alla determinazione del reddito familiare secondo il DPCM 159/2013. Professionisti che operano nel settore dell'assistenza sociale devono considerare l'aggiornamento annuale dei trattamenti esenti, le maggiorazioni sociali, la quattordicesima e l'esclusione dei trattamenti per disabilità dal calcolo del reddito.
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