Quali sono i requisiti e le procedure che i pensionati residenti all'estero devono rispettare per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 548/2017 disciplina l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati che risiedono all'estero. La normativa si applica esclusivamente ai pensionati residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, secondo l'elenco aggiornato semestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze. Per ottenere queste detrazioni, i pensionati devono presentare annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'INPS, attestando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 3-bis del TUIR. La presentazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno attraverso il servizio online dedicato, accessibile tramite il sito INPS con PIN personale oppure tramite gli Istituti di Patronato. In caso di mancata presentazione della domanda entro marzo, le detrazioni applicate provvisoriamente nei mesi precedenti (gennaio-aprile) verranno recuperate, anche se il pensionato le aveva già fruito nell'anno precedente. Le detrazioni registrate per l'anno precedente rimangono in vigore fino ad aprile per consentire ai pensionati di presentare la richiesta per il nuovo periodo d'imposta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 01-02-2017
Messaggio n. 548
OGGETTO: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati
residenti all’estero
Come già illustrato nel messaggio Hermes n. 2757 del 21/06/2016, ai fini della corretta e
concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all’estero - in Paesi che
assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei
requisiti previsti dal comma 3-bis) dell’art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale
all’Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante
della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, per il periodo d’imposta
2017, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero in
Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita
domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti
dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli
archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.
Il servizio on line in parola è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di
seguito indicati:
Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo
previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di
utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015
Rich. Detr. Res. Estero.
La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per
l’acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il
seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e
servizi fiscali\Richiesta Detrazioni Residenti Estero.
Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero
delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 saranno
mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in
presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l’applicazione anche per il
periodo d’imposta 2017.
Pertanto, coloro che non presenteranno l’apposita domanda entro la fine del mese di marzo
p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l’azzeramento delle detrazioni per carichi di
famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via
provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite
nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data
successiva.
Si rammenta che, visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come
modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che
consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale, ai
fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del
09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n..239 del 4 settembre 1996, ha
individuato l’elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle
convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana
(allegato 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato 1
Decreto MEF del 09/08/2016 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il
quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi
che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996,
come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1,
che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza
semestrale;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che
le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con
successivi decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali
risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo
scambio di informazioni sono i seguenti:
Albania
Alderney
Algeria
Anguilla
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgio
Belize
Bermuda
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Camerun
Canada
Cina
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica del Congo)
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Curacao
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giappone
Gibilterra
Giordania
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Israele
Jersey
Kazakistan
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Moldova
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Thailandia
Trinitad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia.»;
b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui
all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di
cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi
operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento
giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2016
Il Ministro: Padoan
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Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'art. 24 del TUIR e richiedono l'attestazione annuale dei requisiti per i pensionati residenti all'estero. La normativa si coordina con il decreto legislativo 239/1996 e il decreto MEF 09/08/2016 che individuano gli Stati con adeguato scambio di informazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'elenco aggiornato dei Paesi idonei e controllare la tempestività della presentazione delle dichiarazioni sostitutive per evitare il recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria.
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