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Messaggio INPS 548/2017

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero

Pubblicato: 31/01/2017 In vigore dal: 31/01/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure che i pensionati residenti all'estero devono rispettare per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 548/2017 disciplina l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati che risiedono all'estero. La normativa si applica esclusivamente ai pensionati residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, secondo l'elenco aggiornato semestralmente dal Ministero dell'Economia e Finanze. Per ottenere queste detrazioni, i pensionati devono presentare annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'INPS, attestando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 3-bis del TUIR. La presentazione deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno attraverso il servizio online dedicato, accessibile tramite il sito INPS con PIN personale oppure tramite gli Istituti di Patronato. In caso di mancata presentazione della domanda entro marzo, le detrazioni applicate provvisoriamente nei mesi precedenti (gennaio-aprile) verranno recuperate, anche se il pensionato le aveva già fruito nell'anno precedente. Le detrazioni registrate per l'anno precedente rimangono in vigore fino ad aprile per consentire ai pensionati di presentare la richiesta per il nuovo periodo d'imposta.

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Riferimento normativo

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero

Testo normativo

Direzione Generale Roma, 01-02-2017 Messaggio n. 548 OGGETTO: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero Come già illustrato nel messaggio Hermes n. 2757 del 21/06/2016, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all’estero - in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell’art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all’Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, per il periodo d’imposta 2017, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi. Il servizio on line in parola è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati: Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero. Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero. La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l’acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e servizi fiscali\Richiesta Detrazioni Residenti Estero. Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l’applicazione anche per il periodo d’imposta 2017. Pertanto, coloro che non presenteranno l’apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data successiva. Si rammenta che, visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n..239 del 4 settembre 1996, ha individuato l’elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana (allegato 1). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Allegato 1 Decreto MEF del 09/08/2016 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni e' aggiornato con cadenza semestrale; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti: Albania Alderney Algeria Anguilla Arabia Saudita Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belgio Belize Bermuda Bielorussia Bosnia Erzegovina Brasile Bulgaria Camerun Canada Cina Cipro Colombia Congo (Repubblica del Congo) Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Croazia Curacao Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Etiopia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Georgia Germania Ghana Giappone Gibilterra Giordania Grecia Groenlandia Guernsey Herm Hong Kong India Indonesia Irlanda Islanda Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Faroe Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche Israele Jersey Kazakistan Kirghizistan Kuwait Lettonia Libano Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Marocco Mauritius Messico Moldova Montenegro Montserrat Mozambico Nigeria Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania San Marino Senegal Serbia Seychelles Singapore Sint Maarten Siria Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti d'America Sud Africa Svezia Svizzera Tagikistan Taiwan Tanzania Thailandia Trinitad e Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Uganda Ungheria Uzbekistan Venezuela Vietnam Zambia.»; b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2016 Il Ministro: Padoan

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Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'art. 24 del TUIR e richiedono l'attestazione annuale dei requisiti per i pensionati residenti all'estero. La normativa si coordina con il decreto legislativo 239/1996 e il decreto MEF 09/08/2016 che individuano gli Stati con adeguato scambio di informazioni. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'elenco aggiornato dei Paesi idonei e controllare la tempestività della presentazione delle dichiarazioni sostitutive per evitare il recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria.

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