Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali la contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.
Cosa prevede il Messaggio INPS 5154/2017 riguardo alla valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori dei Fondi Speciali FS e Poste?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 5154/2017 stabilisce che i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato e al Fondo quiescenza Poste hanno diritto alla valorizzazione figurativa dei periodi in cui percepiscono prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità, CIG, disoccupazione, etc.). Questa norma si applica specificamente ai casi in cui la "contribuzione minore" è versata nelle gestioni INPS di riferimento, garantendo che tali periodi siano riconosciuti ai fini pensionistici. La contribuzione figurativa deve essere accreditata direttamente nel Fondo Speciale FS o nel Fondo quiescenza Poste a cui il lavoratore è iscritto al momento dell'evento tutelato, senza necessità di trasferimenti successivi. Gli eventi coperti includono malattia, maternità, congedo parentale, legge 104/92, CIG ordinaria e straordinaria, nonché prestazioni di disoccupazione (ASpI, NASpI, mobilità) derivanti da licenziamento. L'implementazione avviene automaticamente attraverso i dati presenti negli archivi INPS e nelle procedure di pagamento diretto, mentre in via transitoria le Strutture territoriali provvederanno al trasferimento d'ufficio della contribuzione figurativa già accreditata nel FPLD verso i Fondi Speciali, senza oneri per gli interessati.
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Riferimento normativo
Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali la contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni di riferimento dell’Inps.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 22-12-2017
Messaggio n. 5154
OGGETTO: Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del
reddito per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della
Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali la
contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni di
riferimento dell’Inps.
Con circolare n. 212/2016sono state fornite alcune precisazioni relative all’accredito della
contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di
ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private,iscritto alle
gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la
c.d. contribuzione “minore” è versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto (GPT - Gestione
prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.).
Facendo propri gli indirizzi ministeriali emersi nelle conferenze di servizi sul tema, nell’ottica di
semplificare l’azione amministrativa e garantire estratti conto aggiornati e consolidati, con la
circolare citata è stato affermato il principio in virtù del quale, al fine di garantire il
riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni
a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata
direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza.
Le motivazioni a base del suddetto riconoscimento si ripropongono, in termini sostanzialmente
analoghi, nei confronti dei lavoratori iscritti al “Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello
Stato S.p.A” e al “Fondo quiescenza Poste”.
Pertanto, anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo Speciale F.S. e
al Fondo quiescenza Poste, per i quali è dovuta la contribuzione “minore”, si dispone che i
periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è prevista, quale
prestazione accessoria, l’accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano
valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il
lavoratore è iscritto al momento dell’insorgere dell’evento tutelato.
Di seguito si elencano gli eventi dalla cui insorgenza derivano, ove dovute sulla base della
normativa di riferimento, le prestazioni a sostegno del reddito con le richiamate
caratteristiche:
1. eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a
conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
2. eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da
parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
3. eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
4. eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
5. eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
6. eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è
provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
7. evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda,
le prestazioni di:
disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-
12-2012;
disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-
12-2011;
c.d. mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione
dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
Mobilità in deroga.
Analogamente a quanto previsto per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap, saranno posti in essere
gli interventi procedurali necessari affinché l’implementazione automatica del conto
assicurativo individuale avvenga attraverso le informazioni presenti negli archivi di riferimento
e nelle procedure di pagamento diretto delle prestazioni medesime.
Nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per l’individuazione dei quali è in corso
l’analisi amministrativa propedeutica a quella tecnica, per i soggetti in argomento che
presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito sopra elencate non
valorizzati nei fondi suddetti, le Strutture territoriali competenti opereranno secondo la
soluzione individuata in passato per fattispecie similari: la contribuzione figurativa accreditata
nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito
contributivo IVS, dovrà essere trasferita al Fondo F.S. o al Fondo quiescenza Poste, d’ufficio e
senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione
media pensionabile e dell’importo della pensione.
Con riferimento alla contribuzione figurativa per malattia e maternità si rinvia al messaggio
n.15703 del 14 giugno 2010.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 5154/2017 è il riferimento normativo per la valorizzazione figurativa nei Fondi Speciali FS e Poste, disciplinando l'accredito della contribuzione figurativa per ammortizzatori sociali, CIG, disoccupazione e prestazioni di sostegno al reddito. Commercialisti e consulenti previdenziali lo consultano per questioni relative a contribuzione minore, gestioni pensionistiche speciali, trasferimenti contributivi tra fondi e riconoscimento dei periodi figurativi ai fini del calcolo pensionistico.
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