Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Finanziamento assegni straordinari. Attivazione pagamento provvista
Cosa prevede il Messaggio INPS 513/2019 riguardo al finanziamento degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà per il personale della riscossione tributi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 513/2019 comunica un cambio nelle modalità di finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà destinato al personale addetto alla riscossione dei tributi erariali. Fino a febbraio 2019, questi assegni erano finanziati con le risorse dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali, ma il bilancio preventivo 2019 ha evidenziato l'insufficienza di tali risorse. A partire dalla rata di febbraio 2019, il finanziamento passa alle aziende datori di lavoro, che devono versare un contributo straordinario in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata. Questa modifica si basa sull'articolo 6 del decreto interministeriale 18 aprile 2016 n. 95439 e sull'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015. Le aziende interessate devono versare il contributo solo per i lavoratori beneficiari degli assegni straordinari, secondo le modalità illustrate nella circolare INPS n. 6/2017 ai paragrafi 5.3 e 5.4. Il messaggio chiarisce inoltre che le precedenti istruzioni sui codici TipoLavoratore E1 ed E2 per i flussi Uniemens non sono più valide per i percettori di prestazioni di esodo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Finanziamento assegni straordinari. Attivazione pagamento provvista
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 06-02-2019
Messaggio n. 513
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Finanziamento assegni straordinari. Attivazione pagamento
provvista
Il finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali è finora avvenuto con le risorse
economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza
dei dipendenti esattoriali, ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del
D.M. 13 novembre 2002.
In considerazione delle risultanze del bilancio preventivo del predetto Fondo di solidarietà per
l’anno 2019, dalle quali emerge che le somme accantonate nel fondo non sono sufficienti a far
fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario, occorre dare applicazione alla
disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n.
95439, di adeguamento del Fondo di solidarietà del settore dei tributi erariali alla disciplina
dettata in materia di Fondi di solidarietà dal decreto legislativo n. 148/2015, il quale stabilisce
che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di
lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al
versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33,
comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.
Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il
contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli
assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.
Per le modalità di versamento si fa rinvio a quanto illustrato nella circolare n. 6/2017, ai
paragrafi 5.3 e 5.4.
Per quanto sopra rappresentato, si sottolinea che anche per i percettori della prestazione di
esodo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 non sono più valide, ai fini della
compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con i messaggi n.
8848/2008 e n. 14160/2010 (limitatamente al richiamo ai codici <TipoLavoratore> E1 ed E2,
di cui al paragrafo 3 del citato messaggio) e con il documento tecnico Uniemens con
riferimento ai medesimi codici.
Giova precisare che il messaggio n. 14160/2010 conserva piena validità in ordine alle
indicazioni di corretta compilazione dell’elemento <Esattoriali>, relativo ai lavoratori in
costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da
parte aziendale e gli adempimenti delle Strutture territoriali, si rinvia al messaggio n.
2256/2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio 513/2019 riguarda il Fondo di solidarietà per il settore dei tributi erariali, il contributo straordinario a carico dei datori di lavoro e gli obblighi di versamento secondo il decreto legislativo 148/2015. Commercialisti e responsabili del personale devono consultarlo per comprendere le modalità di versamento della provvista anticipata, la compilazione dei flussi Uniemens e gli adempimenti verso l'INPS relativi al personale esattoriale in esodo.
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