Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-bis, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela”. Integrazione circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
Quali sono i requisiti e le modalità operative per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi di Termini Imerese e Gela secondo il Messaggio INPS 512/2019?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 512/2019 integra la precedente circolare 159/2017 introducendo una modifica importante per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela. La normativa stabilisce che possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che risultino beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (non più al 1° gennaio 2017 come indicato precedentemente). Questo cambiamento di data è cruciale per l'ammissibilità della prestazione e rappresenta il principale aggiornamento rispetto alle istruzioni precedenti. Le Strutture territoriali dell'INPS devono verificare due condizioni essenziali prima di procedere al pagamento: che il lavoratore sia effettivamente beneficiario di mobilità alla data corretta e che la nuova prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto al precedente trattamento. I provvedimenti regionali devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) utilizzando il numero di decreto convenzionale "18999"; qualsiasi altra modalità di invio comporta il divieto di pagamento. Nel caso in cui le condizioni non sussistano, la Struttura territoriale deve informare la Direzione regionale affinché comunichi alla Regione i necessari adempimenti.
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Riferimento normativo
Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-bis, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela”. Integrazione circolare n. 159 del 31 ottobre 2017
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 06-02-2019
Messaggio n. 512
OGGETTO: Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-bis, rubricato
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di
Termini Imerese e di Gela”. Integrazione circolare n. 159 del 31
ottobre 2017
In sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti
in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto l'articolo
25-bis, il quale stabilisce, con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di
Termini Imerese e di Gela, che le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017 l’Istituto ha fornito le indicazioni, e le relative
istruzioni operative, per la disciplina delle prestazioni di cui al citato articolo 53-ter del
decreto-legge n. 50/2017, che prevede il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga
in favore dei medesimi lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un
trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
Alla luce della novità normativa introdotta dal citato articolo 25-bis, le indicazioni fornite con la
circolare n. 159/2017 risultano pertanto superate esclusivamente con riferimento ai
trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela.
La trasmissione all’INPS dei provvedimenti di concessione regionali avverrà esclusivamente per
il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), utilizzando il numero di decreto
convenzionale “18999”. In considerazione dell’obbligo per l’Istituto di procedere con il
monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con
modalità diverse.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, ad integrazione della circolare n. 159/2017, si
forniscono le seguenti indicazioni operative.
Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione ai predetti lavoratori,
dovranno controllare che il nominativo risulti tra i beneficiari di un trattamento di mobilità
ordinaria o di mobilità in deroga non più alla data del 1° gennaio 2017, ma alla data del 31
dicembre 2016.
Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di
continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Qualora non sussistano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della
prestazione. In tali casi la Struttura territoriale interessata dovrà darne notizia alla propria
Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 512/2019 disciplina gli ammortizzatori sociali e il trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale, integrando le disposizioni del decreto-legge 50/2017 e della legge 136/2018. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono conoscere i requisiti di continuità della prestazione, le date di riferimento per l'ammissibilità e le procedure di trasmissione telematica tramite SIP per garantire il corretto pagamento delle indennità di mobilità ai lavoratori delle aree di Termini Imerese e Gela.
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