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Messaggio INPS 509/2025

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Pubblicato: 10/02/2025 In vigore dal: 10/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono le scadenze e le modalità che i datori di lavoro devono rispettare per trasmettere all'INPS i dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel 2024 ai dipendenti cessati dal servizio?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 509/2025 disciplina come i datori di lavoro devono comunicare all'Istituto i compensi sotto forma di fringe benefit e stock option corrisposti nel 2024 a personale che ha cessato il servizio con diritto a pensione. Questi compensi rientrano nel reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività del TUIR e devono essere assoggettati a tassazione, salvo le eccezioni previste. Per il 2024, la legge di Bilancio ha innalzato i limiti di esenzione da 258,23 euro a 1.000 euro (2.000 euro per lavoratori con figli) per determinati benefit come utenze domestiche e affitto della prima casa.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente i dati entro il 28 febbraio 2025 utilizzando l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali" disponibile sul sito INPS. Questa scadenza è essenziale perché consente all'INPS di svolgere tempestivamente le funzioni di sostituto d'imposta e di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno entro il termine previsto dal DPR 600/1973. I flussi trasmessi tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale nell'anno di riferimento, ma saranno rettificati nelle Certificazioni Uniche 2025 con obbligo di dichiarazione dei redditi per il contribuente.

L'applicazione consente ai datori di lavoro di acquisire singole comunicazioni, gestire comunicazioni precedenti, inviare file predisposti secondo criteri specifici, scaricare software di controllo del formato e consultare il manuale di istruzioni. La trasmissione deve essere esclusivamente telematica e rappresenta un adempimento fondamentale per garantire la corretta emissione delle Certificazioni Uniche e la dichiarazione precompilata dei redditi.

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Riferimento normativo

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 11-02-2025 Messaggio n. 509 OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 1. Premessa L’articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato da 258,23 euro a 1.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR,previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. A tale riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate. Tale il quadro normativo, qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente. Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. 2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2024 L’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2024 al personale cessato dal servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”. Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il messaggio INPS 509/2025 riguarda l'applicazione dell'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di reddito di lavoro dipendente, fringe benefit, stock option e sostituzione d'imposta. Commercialisti e aziende devono conoscere il principio di onnicomprensività, i limiti di esenzione per il 2024 (1.000 e 2.000 euro), il principio di cassa allargato e gli obblighi di trasmissione telematica per le Certificazioni Uniche secondo il DPR 600/1973.

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