Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 483/2025

Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali

Pubblicato: 06/02/2025 In vigore dal: 06/02/2025 Documento ufficiale

Quali lavoratori stagionali sono esonerati dal versamento del contributo addizionale NASpI e come devono essere rappresentati nel flusso Uniemens?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 483/2025 chiarisce che i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato per attività stagionali beneficiano dell'esonero dal contributo addizionale NASpI e dal relativo incremento previsto ad ogni rinnovo contrattuale. Questo esonero si applica sia ai lavoratori stagionali individuati dal DPR 1525/1963, sia a quelli assunti dal 1° gennaio 2020 per svolgere attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La norma rappresenta un'estensione della disciplina precedente, che era limitata al periodo 2013-2015, ora prorogata indefinitamente per i contratti sottoscritti a partire dal 2020. In pratica, le aziende che assumono lavoratori stagionali secondo queste modalità non devono versare il contributo addizionale NASpI, ottenendo così un risparmio contributivo significativo. Questi lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con qualifica 3 uguale a "G", che identifica appunto lo "Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall'1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011".

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Riferimento normativo

Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 07-02-2025 Messaggio n. 483 OGGETTO: Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203[1], è stato delineato il campo di applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”. Con il presente messaggio si precisa che, in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020). Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, prevede che: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.

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L'esonero dal contributo addizionale NASpI riguarda i contratti a tempo determinato per attività stagionali, disciplinati dal DPR 1525/1963 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNNL). Commercialisti e responsabili del personale devono verificare la corretta qualificazione nella gestione Uniemens e assicurare che i rinnovi contrattuali mantengano l'esonero contributivo, considerando anche l'interpretazione autentica dell'articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 introdotta dalla legge 203/2024.

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