Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4804/2018

Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019.  Modalità di presentazione delle domande di pensione

Pubblicato: 20/12/2018 In vigore dal: 20/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per presentare domanda di pensione con esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nel 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4804/2018 disciplina le modalità di accesso a un beneficio pensionistico che esclude l'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019, rivolto a lavoratori che svolgono professioni gravose o attività particolarmente faticose. La norma si applica a iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, purché in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori dipendenti (lettera a), è richiesto lo svolgimento da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento di professioni specificate nell'allegato B; per i lavoratori addetti a lavorazioni gravose (lettera b), devono essere soddisfatte le condizioni del D.lgs 67/2011. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS, il Contact Center o i Patronati, allegando la documentazione richiesta: dichiarazione del datore di lavoro su modello AP116 o AP117 (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il datore ha cessato l'attività), oppure documentazione attestante lo svolgimento di attività gravose secondo il D.lgs 67/2011. Non beneficiano di questa esclusione i lavoratori precoci titolari di APE sociale al momento del pensionamento.

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Riferimento normativo

Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019.  Modalità di presentazione delle domande di pensione

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 21-12-2018 Messaggio n. 4804 OGGETTO: Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione 1. Premessa L’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” Il successivo comma 148 della citata legge stabilisce che “La disposizione del comma 147 si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.” Nei confronti dei lavoratori di cui sopra, ai sensi del comma 152, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. La disposizione in esame, ai sensi dei commi 149 e 150, non si applica rispettivamente ai lavoratori c.d. “precoci”, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm. e ii., e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale, di cui all’articolo 1, comma 179, della stessa legge. Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono state specificate le professioni di cui all’allegato B) della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017, e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale. Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione delle domande di pensione in commento. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni relative alle modalità attuative dei commi 147 e 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017. 2. Presentazione della domanda di pensione La domanda di pensione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto; Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. I lavoratori di cui alla lettera a) dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017 devono allegare alla domanda di pensione la dichiarazione del datore di lavoro redatta sull’apposito modello reperibile sul sito istituzionale, www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/pensionato”. Si evidenzia che nel predetto modello, presente in due versioni a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico (codice AP116) o un lavoratore domestico (codice AP117), il datore di lavoro deve attestare le seguenti circostanze: i periodi di svolgimento delle professioni considerate attività gravose di cui all’allegato A) del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze; il contratto di lavoro applicato; il livello di inquadramento attribuito; le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti, come individuati dall’allegato A) del citato decreto 5 febbraio 2018. Qualora il datore di lavoro non possa rendere la dichiarazione per accertabile oggettiva impossibilitàderivante dalla cessazione dell’attività, l’interessato è tenuto ad allegare alla domanda di pensione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i periodi di svolgimento delle professioni c.d. gravose, il contratto di lavoro applicato, il livello di inquadramento attribuito e le mansioni svolte con i relativi codici professionali attribuiti, ove previsti. I lavoratori di cui alla lettera b) del comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 devono produrre la documentazione di cui al D.lgs 21 aprile 2011, n. 67, ed al D.M. 20 settembre 2011, come modificato dal D.M. 20 settembre 2017, attestante lo svolgimento dell’attività particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato nell’articolo 1 commi 2 e 3 del predetto decreto legislativo. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 4804/2018 è il riferimento normativo per chi richiede l'esclusione dall'adeguamento della speranza di vita, interessando requisiti pensionistici, anzianità contributiva, professioni gravose e attività faticose secondo il D.lgs 67/2011. Consulenti del lavoro e gestori di pratiche pensionistiche lo consultano per verificare i criteri di accesso alla pensione anticipata, le modalità telematiche di presentazione della domanda e la documentazione necessaria (dichiarazioni datoriali, modelli AP116/AP117, certificazioni di attività gravosa).

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