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Messaggio INPS 4771/2020

Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata

Pubblicato: 17/12/2020 In vigore dal: 17/12/2020 Documento ufficiale

Come deve essere regolarizzata la contribuzione correlata quando il datore di lavoro corrisponde emolumenti ai lavoratori in esodo dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4771/2020 disciplina la regolarizzazione della contribuzione correlata, cioè i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori che accedono a forme di pensionamento anticipato (esodo). Quando il datore di lavoro corrisponde emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, questi aumentano la retribuzione media su cui calcolare la contribuzione correlata, che deve essere rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni. La normativa prevede modalità specifiche di regolarizzazione: per l'anno in corso, il datore di lavoro deve esporre nel flusso del mese della regolarizzazione la somma dell'imponibile mensile più i ratei dei mesi precedenti dello stesso anno, utilizzando il codice di autorizzazione "6E". Per differenze relative ad anni precedenti, i flussi regolarizzativi vanno inviati a dicembre di ogni anno secondo le modalità ordinarie. Dal mese successivo alla regolarizzazione, il datore di lavoro indicherà solo l'imponibile corrente rideterminato, evitando duplicazioni.

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Riferimento normativo

Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 18-12-2020 Messaggio n. 4771 OGGETTO: Regolarizzazione della contribuzione correlata. Corresponsione di emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata Con la circolare n. 119/2013 e con il messaggio n. 2326/2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura. L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è dovuto per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, a favore dei lavoratori interessati; contestualmente sono state fornite le indicazioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo ed il relativo regime sanzionatorio. Tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata. La contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n. 3096/2015 e n. 4704/2015). Il versamento della contribuzione correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente - è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione. Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”. Per l’anno in corso, il datore di lavoro interessato procederà ad esporre sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno. Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso. Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro indicherà il solo imponibile corrente rideterminato. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La regolarizzazione della contribuzione correlata riguarda la determinazione dell'imponibile previdenziale per i lavoratori in esodo secondo la legge 92/2012, con riferimento alle aliquote di finanziamento del Fondo previdenziale e ai flussi contributivi. Commercialisti e responsabili paghe devono gestire correttamente i ratei di imponibile, il codice autorizzativo "6E" e la rideterminazione della retribuzione media per evitare sanzioni e assicurare la corretta maturazione dei diritti pensionistici.

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