Quali sono i termini e i limiti per l'utilizzo dei buoni di lavoro accessorio (voucher) acquistati prima del 17 marzo 2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4752/2017 disciplina le modalità di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio in seguito all'abrogazione della relativa normativa operata dal Decreto legge 25/2017. I buoni richiesti entro il 17 marzo 2017 potevano essere utilizzati esclusivamente per prestazioni da svolgere entro il 31 dicembre 2017; il sistema informatico INPS rifiuta automaticamente qualsiasi inserimento di prestazioni con date successive a tale termine, cancellando d'ufficio anche le porzioni di prestazioni che si protraggono nel 2018.
La normativa riguarda i committenti (datori di lavoro) che avevano acquistato voucher prima della data di abrogazione e i lavoratori che dovevano completare le prestazioni entro il termine indicato. In pratica, chi aveva versamenti non utilizzati doveva consuntivare le prestazioni entro il 15 gennaio 2018, data dopo la quale l'accesso alla procedura telematica veniva disabilitato.
Per quanto riguarda i rimborsi, le somme versate e non utilizzate potevano essere restituite mediante modello Sc52 entro il 31 marzo 2018. È importante sottolineare che non era possibile incrementare la provvista economica con nuovi versamenti dopo il 17 marzo 2017, e che la causale LACC per i versamenti tramite modello F24 era stata soppressa.
Aspetto rilevante per le aziende: il mancato rispetto dei termini comportava la perdita automatica dei voucher non utilizzati, senza possibilità di recupero oltre i termini stabiliti. I committenti dovevano verificare con attenzione la capienza del portafoglio virtuale prima di inserire le prestazioni in procedura.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Limiti utilizzo buoni di lavoro accessorio di cui al Decreto legislativo n.81/2015
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 28-11-2017
Messaggio n. 4752
OGGETTO: Limiti utilizzo buoni di lavoro accessorio di cui al Decreto legislativo
n.81/2015
1. Termine di utilizzabilità dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017
Come noto, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per
l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle
disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", convertito dalla Legge 20 aprile
2017 n. 49, ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50
del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
La norma ha previsto, altresì, che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
Come precisato nel messaggio Hermes n. 1652/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha, in proposito, chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio - nel
periodo transitorio sopra indicato - deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in
materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto
legge e contenute nel decreto legislativo n. 81/2015.
In considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio di cui al
Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, previsto alla data del 31 dicembre 2017, si forniscono le
seguenti indicazioni operative, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.
I buoni lavoro richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17
marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà
luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella
procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Si rappresenta che eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica
e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione
antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio e il
committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che
abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le
prestazioni relative al 2018.
Con riferimento ai bonus baby sitting verranno, invece, fornite successive specifiche indicazioni
operative.
2. Consuntivazione prestazioni procedura telematica
Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro
accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal
committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà
inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.
Si rammenta, inoltre, che i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio
portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso
sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già
consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017. Peraltro si ricorda
che, come da Risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, la causale LACC di versamento tramite
il modello F24 è soppressa.
3 Rimborsi e pagamenti voucher
I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal
committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52
entro la data del 31 marzo 2018.
Si rappresenta che, pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di
rimborso dei Voucher PEA e dei Voucher Postali, si invitano i committenti e i lavoratori a porre
in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i Voucher PEA entro la data del 16
marzo 2018).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4752/2017 regola la fase transitoria di dismissione del lavoro accessorio disciplinato dal Decreto legislativo 81/2015, affrontando questioni di utilizzo voucher, consuntivazione telematica e rimborsi tramite modello Sc52. Commercialisti e responsabili paghe devono conoscere i termini perentori (31 dicembre 2017 per le prestazioni, 15 gennaio 2018 per la consuntivazione, 31 marzo 2018 per i rimborsi) e le modalità di versamento F24 con causale LACC, oltre alle regole sulla validità dei Voucher PEA e Voucher Postali.
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