Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
Quali sono le modalità e i requisiti per presentare la domanda di congedo COVID-19 per la sospensione della didattica in presenza dei figli minori di 14 anni?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4718/2020 disciplina il congedo COVID-19 previsto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 104/2020, rivolto ai lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli conviventi minori di 14 anni. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso tre canali: il portale INPS (utilizzando PIN, SPID, CIE o CNS), il Contact center integrato ai numeri 803.164 (rete fissa) o 06.164.164 (rete mobile), oppure tramite i Patronati che offrono il servizio gratuitamente. Un aspetto rilevante è che la domanda può coprire periodi di astensione antecedenti alla presentazione della stessa, purché decorrenti dal 29 ottobre 2020, consentendo ai lavoratori di recuperare periodi già fruiti. Per le aziende e i consulenti del lavoro, è importante sottolineare che si tratta di una misura di sostegno al reddito durante emergenze sanitarie, con gestione centralizzata INPS e senza oneri diretti a carico del datore di lavoro.
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Riferimento normativo
Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 15-12-2020
Messaggio n. 4718
OGGETTO: Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in
presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei
lavoratori dipendenti. Articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137. Rilascio della procedura per la presentazione
delle domande
Facendo seguito alla circolare n. 132/2020, con il presente messaggio si comunica il rilascio
della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative al congedo COVID-
19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 22 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per sospensione dell’attività didattica in presenza del
figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto
(oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto
non rilascia più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la presentazione della domanda di
congedo straordinario, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, per i
genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il congedo COVID-19 rientra negli ammortizzatori sociali gestiti dall'INPS e rappresenta una forma di tutela del reddito per i lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le assenze dal lavoro, i periodi di contribuzione figurativa e le implicazioni sulla busta paga, considerando anche il coordinamento con altre misure di sostegno previste dal decreto-legge 104/2020 e successive modifiche.
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