Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 relativo alle comunicazioni di debito anno di competenza 2020 e precedenti
Quali sono le precisazioni dell'INPS sulle comunicazioni di debito per la Gestione Separata Committenti relative agli anni 2020 e precedenti?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4716/2021 fornisce chiarimenti sul Messaggio 4637/2021, che aveva notificato comunicazioni di debito alle aziende committenti (pubbliche e private) per contribuzioni non versate ai soggetti iscritti alla Gestione Separata. La comunicazione di debito riguarda l'omesso pagamento totale o parziale della contribuzione, rilevato dalle denunce Uniemens, oltre alle sanzioni civili applicate secondo l'articolo 116 della legge 388/2000.
Il documento precisa che il termine di 15 giorni per trasmettere flussi di correzione è ordinatorio e serve a facilitare l'allineamento tra i dati delle denunce e i versamenti effettivi. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli intermediari durante il periodo festivo, l'INPS comunica che le attività di recupero credito tramite Avviso di Addebito non inizieranno prima di 30 giorni dal 17 gennaio 2022.
Particolare attenzione è dedicata alle situazioni relative ai periodi in cui erano vigenti sospensioni dei termini di versamento per COVID-19. In questi casi, anche se i versamenti sono stati effettuati secondo le misure di rateazione previste, possono emergere discrepanze dovute all'assenza della domanda di rateazione, del codice di sospensione nelle denunce Uniemens, o importi dichiarati inferiori a quelli dovuti. Le aziende committenti possono richiedere rettifiche dei dati o inviare denunce di modifica.
Infine, l'INPS comunica che sono in corso annullamenti d'ufficio delle comunicazioni di debito inviate erroneamente a livello centrale. Gli intermediari potranno verificare queste informazioni nel Cassetto previdenziale e non dovranno svolgere alcuna attività per le comunicazioni annullate.
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Riferimento normativo
Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 relativo alle comunicazioni di debito anno di competenza 2020 e precedenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 29-12-2021
Messaggio n. 4716
OGGETTO: Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637
del 23 dicembre 2021 relativo alle comunicazioni di debito anno di
competenza 2020 e precedenti
Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 l’Istituto ha reso noto di aver proceduto
all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti,
pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi
ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse agli atti
notificati, si forniscono le seguenti precisazioni.
La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene all’omesso
pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata in seguito alle denunce
Uniemens inviate dalle aziende committenti, oltre alle sanzioni civili calcolate sulla
contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di
“Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di
correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale
proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare
l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti
a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della
contribuzione.
Come già rappresentato nel messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, la comunicazione di
debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite
l’emissione dell’Avviso di Addebito.
Vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli
intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno
essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a
correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal
17 gennaio 2022. Si puntualizza che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di
addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della
legge n. 388/2000.
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta dalle aziende committenti alle situazioni di
avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relativa ai
periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di sospensione dei termini di
versamento in relazione alle misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le tempistiche
previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le seguenti situazioni:
non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione;
non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili Uniemens; è stato
indicato nelle istanze di rateazione un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto
per il periodo in esame, come risultante dai codici di sospensione indicati nei flussi
Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo complessivamente pari
all’importo della contribuzione dovuta. In tali casi l’azienda committente o suo
intermediario potrà tempestivamente chiedere la rettifica dei dati dichiarati nelle istanze
di rateazione e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce
Uniemens di modifica.
Si comunica infine che sono in corso le attività di annullamento d’ufficio delle comunicazioni
per le quali è stato accertato a livello centrale un invio erroneo. Della circostanza sarà data
tempestiva comunicazione alle aziende committenti. Gli intermediari potranno prendere visione
di tale informazione accedendo al Cassetto previdenziale. Per tali comunicazioni, annullate
d’ufficio, pertanto, gli intermediari non dovranno svolgere alcuna attività.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4716/2021 è essenziale per chi gestisce la Gestione Separata Committenti, le comunicazioni di debito, i flussi Uniemens e le sanzioni civili secondo l'articolo 116 della legge 388/2000. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per questioni relative a omesso versamento della contribuzione, rateazioni COVID-19, codici di sospensione, Avviso di Addebito e rettifiche delle denunce mensili.
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