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Messaggio INPS 470/2020

Cessioni del quinto delle pensioni. Gestione chiusura del piano di ammortamento a fronte dell’estinzione anticipata del debito

Pubblicato: 06/02/2020 In vigore dal: 06/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per la chiusura anticipata dei piani di ammortamento nelle cessioni del quinto delle pensioni secondo il Messaggio INPS 470/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 470/2020 introduce una nuova funzione informatica che consente agli Intermediari finanziari convenzionati di richiedere direttamente la chiusura dei piani di ammortamento quando il debito viene estinto anticipatamente dal pensionato o da terzi. Questa innovazione sostituisce la precedente prassi manuale, dove gli operatori INPS dovevano elaborare le richieste sulla base di documenti liberatori inviati via PEC o posta ordinaria. La nuova funzione è accessibile tramite Web Service o Web Application e automatizza completamente il processo: una volta inserita la domanda con la data di estinzione, il sistema chiude il piano e cessa la trattenuta sulla pensione senza ulteriori interventi manuale. La data di estinzione deve coincidere con quella del conteggio estintivo e non può essere successiva all'ultimo giorno del mese di inserimento della domanda. Tuttavia, la funzione non si applica a tutti i casi: rimangono esclusi i piani extra procedura, le cessioni da stipendio, i rinnovi in corso e i trasferimenti non ancora migrati nei sistemi INPS. Per questi ultimi continua a valere la prassi tradizionale dell'invio della liberatoria alle Strutture territoriali competenti.

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Riferimento normativo

Cessioni del quinto delle pensioni. Gestione chiusura del piano di ammortamento a fronte dell’estinzione anticipata del debito

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-02-2020 Messaggio n. 470 OGGETTO: Cessioni del quinto delle pensioni. Gestione chiusura del piano di ammortamento a fronte dell’estinzione anticipata del debito Con l’obiettivo di un consistente miglioramento della qualità del servizio offerto ai soggetti contraenti, pensionati cedenti ed Intermediari finanziari cessionari, l’Istituto ha attuato un ampio processo di semplificazione dell’azione amministrativa, nonché di progressiva dematerializzazione, nell’ambito della procedura finalizzata a gestire i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione. In tale contesto è stata realizzata una nuova funzione, denominata “Domanda chiusura piano per estinzione anticipata”, destinata alla chiusura del piano di ammortamento di una cessionenel caso in cui il debito venga estinto anticipatamente o dal pensionato o per suo conto da soggetto terzo, ivi incluso altro Istituto finanziario. In questa seconda fattispecie l’estinzione deve essere finalizzata esclusivamente alla cessazione del contratto di finanziamento e non al suo rinnovo. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni relative alla nuova funzione in commento, che consentirà agli Intermediari finanziari di richiedere la chiusura di un proprio piano di cessione del quinto della pensione. Tale funzione, pertanto, sostituisce nell’immediato la prassi ad oggi in uso, che prevedeva che la chiusura per “estinzione anticipata” dei piani di cessione presenti in procedura venisse effettuata dagli operatori delle Strutture territoriali INPS, a fronte del rispettivo documento con valore di liberatoria notificato da parte dei suddetti Intermediari finanziari mediante posta ordinaria o PEC. Con riferimento alla nuova funzione, si segnalano le seguenti caratteristiche: 1. è riservata agli Intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione con l’INPS; 2. è fruibile sia tramite Web Service che Web Application. Sul sito web è disponibile la relativa documentazione ad uso degli Intermediari finanziari (rinvenibile al seguente percorso: “Cessione Quinto Pensioni - Servizi Informativi” > “Documentazione Tecnica”); 3. deve essere utilizzata esclusivamente per la chiusura di piani di ammortamento presenti nella procedura “Cessione Quinto Pensione” anche se in fase di “accodamento”; 4. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto pensione gestiti extra procedura (ad esempio: cessioni del quinto di pensioni della Gestione privata con presenza di contitolari); 5. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto da stipendio; 6. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto in corso di rinnovo (interno o esterno); 7. non deve essere utilizzata per chiudere piani di ammortamento trasferiti ad altro istituto finanziario, ma non ancora migrati nei sistemi dell’INPS a favore del nuovo beneficiario delle quote di cessione del quinto. Per quanto sopra si elencano di seguito i casi per i quali resta invariata la prassi che prevede l’invio della liberatoria da parte degli Intermediari finanziari, da effettuarsi mediante PEC, esclusivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti (e, quindi, non anche alla Direzione generale): a) piani extra procedura (cfr. precedente punto 4); b) piani di cessioni del quinto da stipendio (cfr. precedente punto 5); La nuova procedura contempla l’inserimento di una domanda a cura degli Intermediari finanziari con la valorizzazione della “data di estinzione”, la quale: coincide con la data utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, cioè la data di chiusura del “conteggio estintivo"; può essere precedente, ma non successiva all’ultimo giorno del mese di inserimento della domanda di estinzione anticipata (ad esempio, per una domanda inserita il 4 marzo 2020 la “data di estinzione” non può essere successiva al 31 marzo 2020). Una volta inserita la domanda, la procedura effettua in automatico la chiusura del piano e la successiva cessazione della trattenuta sulla pensione, per cui non è più richiesto alcun intervento da parte dell'operatore della Struttura territoriale. Poiché lacessazione della trattenuta avviene secondo le tempistiche procedurali sottostanti il pagamento delle pensioni, l’Intermediario finanziario sarà tenuto a rimborsare direttamente al pensionato le eventuali quote riscosse successivamente alla data di estinzione anticipata del finanziamento. Una volta inserita in procedura, la domanda non può essere ritirata dall’Intermediario finanziario, il quale, in caso di errato inserimento, dovrà rivolgersi alla competente Struttura territoriale per l’eventuale ripristino del piano stesso. Nel caso in cui all’atto della chiusura il piano erroneamente estinto si trovava in fase di “accodamento”, il ripristino dell’ammortamento verrà effettuato centralmente (a cura della Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione) su segnalazione alla casella istituzionale supportoQQ@inps.it da parte della Struttura territorialmente competente. Il ripristino del piano può essere effettuato non oltre la scadenza del periodo di ammortamento. Si invitano gli Intermediari finanziari aderenti alla convenzione con l’Istituto ad adeguare i propri sistemi informativi alla nuova funzione, affinché quest’ultima venga utilizzata in via esclusiva, ad eccezione dei casi sopra descritti. A tal riguardo si rende noto che, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi, saranno evase secondo la prassi finora utilizzata solo le richieste di chiusura piano che perverranno entro e non oltre il termine del 31 marzo 2020. Non saranno, pertanto, trattate le richieste che perverranno fuori sistema oltre la suddetta data. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 470/2020 disciplina la cessione del quinto della pensione, istituto di finanziamento garantito dalla trattenuta sulla pensione, e regola la procedura di estinzione anticipata del debito. Intermediari finanziari, pensionati cedenti e INPS sono i soggetti coinvolti nella gestione del piano di ammortamento e nella cessazione della trattenuta. Commercialisti e consulenti che assistono intermediari finanziari devono conoscere i limiti applicativi della nuova funzione, i termini procedurali e le modalità di ripristino in caso di errore.

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