Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4695/2023

Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Aumento dei massimali di aiuto concedibili ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 27/12/2023 In vigore dal: 27/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti della decontribuzione Sud prorogata fino al 30 giugno 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4695/2023 prolunga fino al 30 giugno 2024 la misura di esonero contributivo per i datori di lavoro che operano nelle aree svantaggiate del Sud Italia, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2029 con aliquote decrescenti (30% fino al 2025, 20% nel 2026-2027, 10% nel 2028-2029). La proroga è stata autorizzata dalla Commissione europea per sostenere le imprese colpite dalle conseguenze economiche dell'aggressione russa all'Ucraina e dalle relative sanzioni internazionali. La misura si applica secondo il Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e consente alle aziende di beneficiare di una riduzione dei contributi previdenziali dovuti. I massimali di aiuto sono stati aumentati a 335mila euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, e a 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili; il limite complessivo per datore di lavoro non può comunque superare i 2,25 milioni di euro. La decontribuzione non si applica ai settori della produzione primaria agricola, del lavoro domestico, del settore finanziario (NACE sezione K) e nei confronti dei soggetti espressamente esclusi dalla normativa.

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Riferimento normativo

Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Aumento dei massimali di aiuto concedibili ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28-12-2023 Messaggio n. 4695 Allegati n.1 OGGETTO: Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Aumento dei massimali di aiuto concedibili ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue: - in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; - in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; - in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029. La decontribuzione in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF)[1] . L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea, nelle date del 5 e 7 dicembre 2023, le modifiche al regime di aiuto esistente. La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024. Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a: 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura; 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente. Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro. Si evidenzia altresì che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework[2]. Infine, si conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[3], nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021. Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022). Si fa parimenti rinvio a quanto già istruito con la citata circolare n. 90/2022 per la rilevazione contabile della proroga in argomento fino al 30 giugno 2024 e si adegua, pertanto, la descrizione del conto in uso GAW37159. In allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato il 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 131 I del 24 marzo 2022), e successivamente modificato il 20 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 280 del 21 luglio 2022), è stato sostituito dalla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, relativa al quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 426 del 9 novembre 2022). Successivamente, è stato adottato il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework) di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 101 del 17 marzo 2023), modificata da ultimo dalla Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1188 final del 21 novembre 2023. [2] Si rinvia, al riguardo, a quanto previsto al punto 95 della Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, e successive modificazioni, secondo il quale: “Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 dei precedenti quadri temporanei di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione […]”. [3] Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dalla decontribuzione sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione ATECO 2007. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione V Codice conto GAW37159 Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro che operano in aree svantaggiate del Sud - articolo 1, commi da 161 a 168 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Denominazione abbreviata SGR.CTR.DECONTR. SUD-ART. 1, C161-168 L.178/20 Inizio Validità Mese 07 - Anno 2022 Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale Capitolo 1U1209106

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La decontribuzione Sud rientra nel regime di aiuti di Stato notificato alla Commissione europea secondo il Temporary Crisis and Transition Framework, disciplinato dall'articolo 1, commi 161-168 della legge 178/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i massimali di aiuto cumulabili, l'esclusione dei settori finanziario e agricolo primario, e il rispetto dei limiti previsti dal TCTF per evitare il superamento dei plafond autorizzati. La misura interessa datori di lavoro nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e richiede il monitoraggio della scadenza al 30 giugno 2024 per la contabilizzazione corretta nel conto GAW37159.

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