Quali sono i nuovi requisiti di reddito per accedere all'assegno mensile di invalidità secondo il Messaggio INPS 4689/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4689/2021 modifica il concetto di "inattività lavorativa" richiesto per ottenere l'assegno mensile di invalidità previsto dall'articolo 13 della legge 118/1971. La norma si applica agli invalidi parziali che richiedono questa prestazione economica mensile. Con la riforma introdotta dalla legge 215/2021 (entrata in vigore il 21 dicembre 2021), non è più necessario essere completamente inattivi: è possibile svolgere un'attività lavorativa e mantenere comunque il diritto all'assegno, purché il reddito annuale derivante da tale attività non superi i 4.931,00 euro. Questo limite è quello già previsto per l'assegno mensile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 663/1979. L'INPS ha inoltre disposto che tutte le domande precedentemente respinte dopo la pubblicazione del messaggio 3495/2021 saranno riesaminate d'ufficio in autotutela, applicando i nuovi parametri normativi. Questa modifica rappresenta un significativo allargamento della platea dei beneficiari, consentendo a chi svolge attività lavorative a basso reddito di accedere comunque alla prestazione.
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Riferimento normativo
Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 28-12-2021
Messaggio n. 4689
OGGETTO: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa
L’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui
all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Infatti, l’articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto
dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora
l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto
dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile
di cui al predetto articolo 13.
Ciò premesso, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente messaggio n. 3495 del 14
ottobre 2021 deve intendersi superato.
Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre
2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n.
118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto
richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a €
4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.
Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del
citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei
parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4689/2021 riguarda l'assegno mensile di invalidità, l'inattività lavorativa e i limiti di reddito per invalidi parziali secondo la legge 118/1971. Consulenti del lavoro e professionisti che assistono persone con disabilità devono conoscere il limite reddituale di 4.931,00 euro annui, il decreto-legge 663/1979 e la procedura di riesame in autotutela delle domande precedentemente negate.
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