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Messaggio INPS 4658/2019

Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione

Pubblicato: 12/12/2019 In vigore dal: 12/12/2019 Documento ufficiale

Cosa prevede il Messaggio INPS 4658/2019 riguardo alla NASpI anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4658/2019 chiarisce come gestire i casi in cui un lavoratore che ha ricevuto la NASpI (indennità di disoccupazione) in forma anticipata si rioccupa successivamente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La normativa si applica ai beneficiari della NASpI anticipata che, durante il periodo teorico di spettanza dell'indennità, instaurano un rapporto di lavoro parasubordinato anziché subordinato.

Il messaggio prevede che se il rapporto di collaborazione cessa durante il periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata, il lavoratore può richiedere l'indennità DIS-COLL (disoccupazione per collaboratori), ma questa sarà riconosciuta solo per le mensilità che non si sovrappongono al periodo di spettanza della NASpI già percepita. Questo meccanismo evita che il beneficiario riceva una duplice tutela contro la disoccupazione per lo stesso periodo.

Diversamente, se il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico della NASpI anticipata, la DIS-COLL può essere riconosciuta per l'intero periodo di spettanza, poiché non vi è sovrapposizione temporale tra le due prestazioni. La ratio della disposizione è impedire cumuli indebiti di prestazioni di disoccupazione per il medesimo arco temporale.

Questo chiarimento è rilevante per i consulenti del lavoro e gli addetti alle risorse umane che gestiscono transizioni occupazionali complesse, in quanto definisce precisamente quando e come le due prestazioni possono coesistere senza generare conflitti normativi o obblighi di restituzione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 13-12-2019 Messaggio n. 4658 OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22/2015, prevedono la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa. In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS- COLL). Al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 4658/2019 è il riferimento principale per chi gestisce NASpI anticipata, DIS-COLL e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Consulenti del lavoro e responsabili HR lo consultano per comprendere le regole sulla sovrapposizione di prestazioni di disoccupazione, i periodi teorici di spettanza e le modalità di rioccupazione con contratti parasubordinati, evitando cumuli indebiti e obblighi di restituzione.

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