Quali sono le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici in malattia a seguito dell'annullamento del decreto ministeriale n. 206/2017?
Spiegato da FiscoAI
A seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023 che ha annullato il decreto ministeriale n. 206/2017, l'INPS ha emanato il Messaggio 4640/2023 per definire nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in assenza per malattia. Le visite mediche di controllo domiciliare devono essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi, fino all'emanazione di un nuovo decreto ministeriale. Questa disposizione rappresenta un'armonizzazione temporanea tra il settore pubblico e privato, in attesa di una nuova regolamentazione definitiva. La norma si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni e riguarda gli accertamenti medico-legali domiciliari effettuati dall'INPS per verificare la sussistenza dello stato di malattia.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-12-2023
Messaggio n. 4640
OGGETTO: Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce
orarie di reperibilità
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione
e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n.
16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte
sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative
per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
2. Quadro normativo
La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia
discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:
i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 - adottati in attuazione
dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito
dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle
pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3
febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165,
c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore
del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto
previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal
D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25
maggio 2017, n. 75;
il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice
amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n.
165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel
quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere
regolamentare in materia[1].
Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o
dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento
della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo
55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di
controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno
essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni
(compresi domeniche e festivi).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere
effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite
medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal
servizio per malattia”.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4640/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Messaggio INPS 4640/2023 disciplina le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia, in attuazione dell'articolo 55-septies del D.lgs 165/2001 e in conformità al principio di armonizzazione tra settore pubblico e privato. Uffici del personale, amministrazioni pubbliche e consulenti del lavoro devono applicare gli orari 10-12 e 17-19 per le visite mediche di controllo domiciliare, tenendo conto della sentenza del TAR Lazio e delle disposizioni transitorie dell'INPS.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.