Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Quali sono le modalità operative per il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale emergenziale per le autorizzazioni scadute tra gennaio e settembre 2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4624/2021 disciplina le procedure di conguaglio per i trattamenti di integrazione salariale emergenziale (come la Cassa Integrazione Guadagni) relativi ad autorizzazioni il cui termine decadenziale è spirato tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. La norma prevede un'estensione straordinaria del termine per il conguaglio fino al 31 dicembre 2021, permettendo alle aziende di regolarizzare le posizioni in ritardo. Questo riguarda tutte le imprese che hanno ricevuto autorizzazioni per prestazioni emergenziali durante il periodo pandemico e che non hanno rispettato i termini originari per il conguaglio. La disposizione si applica ai conguagli esposti nei flussi di competenza fino a dicembre 2021 e prevede tre scenari: aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio (potranno farlo normalmente), aziende che lo hanno fatto oltre il termine (con ricalcolo delle note di rettifica già generate), e aziende con note di rettifica già inviate al recupero crediti (che potranno regolarizzarsi entro il 31 marzo 2022).
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Riferimento normativo
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-12-2021
Messaggio n. 4624
OGGETTO: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai
trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”.
Modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio
Con messaggio n.4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi e fornite le
istruzioni procedurali che attengono alla portata della norma citata in oggetto.
Le presenti indicazioni forniscono le modalità operative inerenti al conguaglio delle prestazioni
erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.
A livello centrale verranno individuate le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30
settembre 2021 e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31/12/2021 il termine
decadenziale relativo al conguaglio.
Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni esposti nei flussi con
competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura
di gestione contributiva.
In conseguenza del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno
verificarsi le seguenti casistiche:
Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio.
Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di
competenza di novembre e dicembre 2021;
Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di
scadenza originaria.
Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione
contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine
decadenziale, generando una nota di rettifica.
Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse
saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.
Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il
riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il
31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la
chiusura dell’inadempienza.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4624/2021 è essenziale per chi gestisce Cassa Integrazione Guadagni, integrazione salariale emergenziale e conguagli contributivi, in particolare per il differimento dei termini decadenziali e la regolarizzazione dei flussi contributivi. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di esposizione dei conguagli, la gestione delle note di rettifica, il recupero crediti e la chiusura delle inadempienze relative alle autorizzazioni scadute nel periodo gennaio-settembre 2021.
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