Quali sono le categorie di lavoratori che ricevono automaticamente l'indennità di 1.000 euro prevista dal decreto-legge 157/2020 e quali invece devono presentare domanda?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 introduce un'indennità una tantum di 1.000 euro destinata a lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19. L'INPS eroga automaticamente questa indennità, senza necessità di domanda, ai soggetti che hanno già ricevuto l'indennità prevista dal decreto-legge 137/2020 e appartengono a specifiche categorie: lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali di altri settori, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, a tempo determinato del turismo e dello spettacolo. Diversamente, i lavoratori delle medesime categorie che non hanno beneficiato della precedente indemnità devono presentare apposita domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020, con requisiti specifici per ciascuna categoria. Il messaggio INPS 4589/2020 fornisce le prime indicazioni operative in attesa della circolare dettagliata, specificando anche i termini di presentazione per le domande relative ai decreti 137/2020 e 104/2020 (rispettivamente 18 e 15 dicembre 2020).
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Riferimento normativo
Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30 ottobre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande
Testo normativo
Roma, 04-12-2020
Messaggio n. 4589
OGGETTO: Prime indicazioni sulle indennità previste dal decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157. Termini di presentazione delle domande
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto - in continuità con le misure di cui al
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, e di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - ulteriori
misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono
state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In attesa della pubblicazione dell’apposita circolare dell’Istituto, con la quale verranno fornite
nel dettaglio le novità legislative del richiamato decreto-legge n. 157 del 2020, nonché le
istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, con il presente messaggio si forniscono alcune
prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge
medesimo, nonché in ordine ai termini - previsti a pena di decadenza dallo stesso decreto - di
presentazione delle domande per l’accesso alle indennità a favore dei lavoratori tutelati.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020 ha previsto l’erogazione di
un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già
beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.
In ragione di detta previsione, l’Istituto provvederà ad erogare automaticamente – senza che
si richieda la presentazione di apposita domanda - la predetta indennità a favore dei lavoratori
appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità
di cui al richiamato articolo 15, comma 1:
lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo.
Il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 ha altresì previsto il riconoscimento
di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui
sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-
legge n. 137 del 2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle
indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS.
Considerato, infine, che il decreto-legge n. 157 del 2020 ha fissato i termini di presentazione
delle domande per l’accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha altresì previsto la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui
all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si riportano di seguito tutti i termini entro i
quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n.
157 del 2020, di cui al decreto-legge n. 137 del 2020, nonché per l’accesso alle indennità di
cui al decreto-legge n. 104 del 2020.
1. Domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del
2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con
apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
2. Domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del
2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020.
3. Domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di
presentazione 15 dicembre 2020.
Con riferimento ai servizi telematici di presentazione delle domande di cui ai precedenti punti
2 e 3, si fa presente che gli stessi sono già attivi e disponibili nel sito internet dell’Istituto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il messaggio INPS 4589/2020 è essenziale per consulenti del lavoro e commercialisti che assistono lavoratori autonomi, stagionali e dello spettacolo nella richiesta di indennità COVID-19. La normativa riguarda indennità una tantum, decadenza dei termini, categorie protette e procedure telematiche INPS, con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alle scadenze perentorie per la presentazione delle domande.
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