Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4570/2018

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”

Pubblicato: 05/12/2018 In vigore dal: 05/12/2018 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso all'assegno sociale a partire dal 2019 e come viene definito lo status di "ultrasessantacinquenne"?

Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo per accedere all'assegno sociale è stato innalzato da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, in seguito all'adeguamento triennale previsto dalla normativa per tenere conto dell'incremento della speranza di vita. Questo innalzamento di 5 mesi si applica all'assegno sociale, all'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e all'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi.

La qualifica di "ultrasessantacinquenne" rappresenta una categoria protetta: coloro che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 mantengono questo status indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che anche se presentano istanza dopo il 1° gennaio 2019, non dovranno aspettare di compiere 67 anni per accedere alle prestazioni.

Tuttavia, esiste una limitazione importante: gli "ultrasessantacinquenni" che richiedono il riconoscimento dell'invalidità civile nel 2019 prima di compiere 67 anni, pur ottenendo il riconoscimento dell'invalidità, non potranno accedere alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di assistenza previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 118/1971, né alla pensione ai sordi.

Per i professionisti che gestiscono pratiche di invalidità civile e assegni sociali, è fondamentale verificare la data di nascita dei richiedenti per determinare se rientrano nella categoria "ultrasessantacinquenne" e quindi se beneficiano delle disposizioni transitorie, evitando così dinieghi impropri di prestazioni.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”

Testo normativo

Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni Roma, 06-12-2018 Messaggio n. 4570 OGGETTO: Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne” L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi. Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017). Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo. Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”. Ne consegue che tali soggetti: a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019; b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4570/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 4570/2018 disciplina l'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'assegno sociale, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, con particolare attenzione alla qualifica di "ultrasessantacinquenne" e alle disposizioni transitorie. Consulenti e operatori INPS devono conoscere gli adeguamenti triennali della speranza di vita, le soglie anagrafiche progressive e le eccezioni per chi ha raggiunto determinati requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Normative correlate

Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” n… 1315/2026 Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, … 1282/2026 Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori inte… 1272/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 1268/2026 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, comm… 1269/2026 Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n… 1247/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →