Quali sono i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso all'assegno sociale a partire dal 2019 e come viene definito lo status di "ultrasessantacinquenne"?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo per accedere all'assegno sociale è stato innalzato da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, in seguito all'adeguamento triennale previsto dalla normativa per tenere conto dell'incremento della speranza di vita. Questo innalzamento di 5 mesi si applica all'assegno sociale, all'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e all'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi.
La qualifica di "ultrasessantacinquenne" rappresenta una categoria protetta: coloro che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 mantengono questo status indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che anche se presentano istanza dopo il 1° gennaio 2019, non dovranno aspettare di compiere 67 anni per accedere alle prestazioni.
Tuttavia, esiste una limitazione importante: gli "ultrasessantacinquenni" che richiedono il riconoscimento dell'invalidità civile nel 2019 prima di compiere 67 anni, pur ottenendo il riconoscimento dell'invalidità, non potranno accedere alla pensione di inabilità o all'assegno mensile di assistenza previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 118/1971, né alla pensione ai sordi.
Per i professionisti che gestiscono pratiche di invalidità civile e assegni sociali, è fondamentale verificare la data di nascita dei richiedenti per determinare se rientrano nella categoria "ultrasessantacinquenne" e quindi se beneficiano delle disposizioni transitorie, evitando così dinieghi impropri di prestazioni.
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Riferimento normativo
Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
Testo normativo
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Roma, 06-12-2018
Messaggio n. 4570
OGGETTO: Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno
sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”
L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere
aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da
emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato
dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni
e 7 mesi.
Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr.
il messaggio n. 4920/2017).
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti
all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5
mesi.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il
conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno
mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui
all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età
richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e
7 mesi previsti per il 2018.
Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio
2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui
agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai
sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento
del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti
d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
Analogamente a quanto precisato nei messaggi n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea
che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7
mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di
assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.
Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019,
saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni
previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere
compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la
condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere
la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio
1970, n. 381.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4570/2018 disciplina l'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'assegno sociale, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, con particolare attenzione alla qualifica di "ultrasessantacinquenne" e alle disposizioni transitorie. Consulenti e operatori INPS devono conoscere gli adeguamenti triennali della speranza di vita, le soglie anagrafiche progressive e le eccezioni per chi ha raggiunto determinati requisiti entro il 31 dicembre 2018.
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