Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4568/2023

Differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Pubblicato: 18/12/2023 In vigore dal: 18/12/2023 Documento ufficiale

Quali versamenti contributivi e fiscali sono stati differiti al 18 dicembre 2023 per le aziende nelle province toscane colpite da calamità?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4568/2023 applica il differimento dei termini di pagamento previsto dal decreto-legge 145/2023 (convertito in legge 191/2023) alle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, colpite da eventi calamitosi il 2 novembre 2023. La misura riguarda datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che avevano residenza, sede legale o sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A alla data del 2 novembre 2023.

In pratica, tutti i versamenti contributivi e fiscali in scadenza dal 2 novembre al 17 dicembre 2023 sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi. Questo include dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati (ottobre-novembre 2023), contributi della Gestione separata per committenti e collaboratori, acconti di liberi professionisti, contributi delle gestioni speciali per artigiani e commercianti, e versamenti per lavoratori agricoli autonomi.

Un aspetto rilevante è che la norma si applica esclusivamente alle attività svolte nei comuni dell'allegato A e non prevede il rimborso dei contributi già versati prima del differimento. Le aziende non devono presentare istanze specifiche poiché il differimento è stato applicato automaticamente dal sistema INPS sulla base della sede operativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-12-2023 Messaggio n. 4568 Allegati n.1 OGGETTO: Differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato 1. Premessa A seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che con specifico riferimento alle richiamate province, introduce disposizioni che prevedono il differimento dei termini per gli adempimenti e il versamento dei tributi e dei contributi. Nel dettaglio, l’articolo 21-bis del decreto-legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, prevede, al comma 2, che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023. Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto del predetto differimento dei termini. 2. Differimento al 18 dicembre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 Il differimento in commento riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province in oggetto, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 (cfr. l’Allegato n. 1), e rientranti nelle seguenti categorie: - i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); - i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); - i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi. La disposizione in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui al citato allegato A – riguarda i versamenti afferenti a: - dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023; - contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate; - contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023; - contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023; - per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023. Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21- bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 16-12-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 Allegato A (articolo 21-bis, comma 1) CODICE N. NOME PR COMUNE 1 BARBERINO DI MUGELLO 48002 FI 2 BORGO SAN LORENZO 48004 FI 3 CALENZANO 48005 FI 4 CAMPI BISENZIO 48006 FI 5 CAPRAIA E LIMITE 48008 FI 6 CERRETO GUIDI 48011 FI 7 EMPOLI 48014 FI 8 FIRENZUOLA 48018 FI 9 FUCECCHIO 48019 FI 10 MARRADI 48026 FI 11 MONTELUPO FIORENTINO 48028 FI 12 PALAZZUOLO SUL SENIO 48031 FI 13 SCARPERIA E SAN PIERO 48053 FI 14 SESTO FIORENTINO 48043 FI 15 SIGNA 48044 FI 16 VINCI 48050 FI 17 VICCHIO 48049 FI 18 COLLESALVETTI 49008 LI 19 LIVORNO 49009 LI 20 ROSIGNANO MARITTIMO 49017 LI 21 BIENTINA 50001 PI 22 CALCINAIA 50004 PI 23 CASCIANA TERME LARI 50040 PI — 180 — 16-12-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 24 CASCINA 50008 PI 25 CASTELFRANCO DI SOTTO 50009 PI 26 CHIANNI 50012 PI 27 CRESPINA LORENZANA 50041 PI 28 FAUGLIA 50014 PI 29 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 50022 PI 30 PISA 50026 PI 31 PONSACCO 50028 PI 32 PONTEDERA 50029 PI 33 SAN GIULIANO TERME 50031 PI 34 SAN MINIATO 50032 PI 35 SANTA CROCE SULL'ARNO 50033 PI 36 SANTA MARIA A MONTE 50035 PI 37 VECCHIANO 50037 PI 38 CANTAGALLO 100001 PO 39 CARMIGNANO 100002 PO 40 MONTEMURLO 100003 PO 41 POGGIO A CAIANO 100004 PO 42 PRATO 100005 PO 43 VAIANO 100006 PO 44 VERNIO 100007 PO 45 AGLIANA 47002 PT 46 BUGGIANO 47003 PT 47 CHIESINA UZZANESE 47022 PT 48 LAMPORECCHIO 47005 PT 49 LARCIANO 47006 PT — 181 — 16-12-2023 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 293 50 MARLIANA 47007 PT 51 MASSA E COZZILE 47008 PT 52 MONSUMMANO TERME 47009 PT 53 MONTALE 47010 PT 54 MONTECATINI TERME 47011 PT 55 PESCIA 47012 PT 56 PIEVE A NIEVOLE 47013 PT 57 PISTOIA 47014 PT 58 PONTE BUGGIANESE 47016 PT 59 QUARRATA 47017 PT 60 SAN MARCELLO PITEGLIO 47024 PT 61 SERRAVALLE PISTOIESE 47020 PT 62 UZZANO 47021 PT — 182 —

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Il differimento contributivo riguarda versamenti di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurativi obbligatori e acconti fiscali per soggetti colpiti da calamità naturali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare se i loro clienti rientrano nei comuni dell'allegato A per beneficiare della sospensione senza sanzioni e interessi, considerando anche le implicazioni sulla dichiarazione dei redditi e sulla gestione della contabilità.

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