Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modello “SR85” per l’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Quali sono gli obblighi di dichiarazione per i lavoratori del settore aereo e aeroportuale che ricevono prestazioni dal Fondo di solidarietà, e quali sono i termini per la presentazione della documentazione?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 4566/2021 disciplina l'obbligo di autocertificazione mediante il modello SR85 per il personale del trasporto aereo e del sistema aeroportuale che beneficia delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà. Questo obbligo, introdotto dalla circolare 94/2011, richiede ai lavoratori di attestare annualmente di non aver svolto attività lavorativa remunerata all'estero, oppure di indicare i periodi eventualmente svolti a partire dall'inizio dell'erogazione della prestazione. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio web dedicato "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo" disponibile sul sito istituzionale INPS. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la sospensione della prestazione. Per l'anno 2021, il termine ordinario del 31 dicembre è stato eccezionalmente prorogato al 28 febbraio 2022, al fine di garantire maggiore flessibilità ai beneficiari nella presentazione della documentazione.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modello “SR85” per l’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 21-12-2021
Messaggio n. 4566
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Modello “SR85” per l’autocertificazione di attività
lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi con il modello “SR85” entro il
31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore destinatario di prestazione integrativa
del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale attesta di
non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente
svolti a fare data dall’inizio della prestazione erogata dall’Istituto. La circolare prevede, inoltre,
la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga
entro il termine prescritto.
Con il presente messaggio si conferma l’obbligo, anche per l’anno 2021, di presentazione del
modello “SR85” di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero che, per l’anno 2020, era
stato sospeso con il messaggio n. 3951/2020.
Secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1615/2019, la comunicazione del
modello “SR85”, riguardante sia il personale navigante sia quello di terra destinatario di
prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito
servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà
Trasporto Aereo” disponibile nel sito istituzionale, selezionando la voce “AUTOCERTIFICAZIONE
DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'ESTERO PERSONALE VETTORI AEREI”.
Tanto rappresentato, si comunica che il termine di presentazione della suddetta dichiarazione
che, come anticipato, è stato fissato con la citata circolare n. 94/2011 al 31 dicembre di
ciascun anno, in via del tutto eccezionale, viene prorogato, per le prestazioni riferite all’anno
2021, al 28 febbraio 2022.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'autocertificazione SR85 rappresenta un adempimento obbligatorio secondo l'articolo 47 del DPR 445/2000 per i beneficiari di ammortizzatori sociali nel settore aereo, collegato alla verifica dei requisiti di incompatibilità con redditi da lavoro estero. Commercialisti e consulenti del lavoro devono monitorare i termini di presentazione e le modalità telematiche per evitare decadenze delle prestazioni, considerando anche le sospensioni temporanee e le proroghe eccezionali comunicate dall'INPS.
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