Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4561/2023

Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili

Pubblicato: 18/12/2023 In vigore dal: 18/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per il versamento dei contributi previdenziali sospesi nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4561/2023 proroga al 10 dicembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dei contributi previdenziali e assistenziali precedentemente sospesi. La misura si applica ai soggetti che avevano residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 61/2023 (zone colpite dall'alluvione) alla data del 1° maggio 2023. Riguarda datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Il versamento deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi per tutti i contributi con scadenza legale compresa tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Ogni categoria ha modalità specifiche: i datori di lavoro con dipendenti utilizzano il modello F24, gli artigiani e commercianti i modelli originariamente predisposti a maggio 2023, i committenti e liberi professionisti compilano la Sezione INPS dell'F24 con i codici causali CXX/C10 o PXX/P10 a seconda della categoria.

Aspetto rilevante è che la proroga riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle attività svolte nei territori indicati nell'Allegato 1, e per i datori di lavoro con più sedi, solo quelli relativi alle unità produttive ubicate in tali zone. Non è previsto rimborso dei contributi già versati durante il periodo di sospensione.

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Riferimento normativo

Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-12-2023 Messaggio n. 4561 OGGETTO: Articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Proroga del termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i territori indicati nell’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istruzioni operative e contabili 1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del medesimo decreto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi dovevano essere effettuati, ai sensi del comma 7 del citato articolo 1, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (cfr. la circolare n. 67 del 20 luglio 2023). Tanto premesso, il comma 2-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto, in sede di convesrione, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, ha modificato – con specifico riferimento alla data precedentemente fissata per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – le previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 61/2023. In particolare, la novella normativa ha disposto che il termine per gli adempimenti e i versamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 61/2023, in precedenza fissato al 20 novembre 2023, sia prorogato al 10 dicembre 2023. Conseguentemente, entro la predetta data del 10 dicembre 2023 devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti della contribuzione, in unica soluzione, con scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi. Da ultimo, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati. 2. Soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 La proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, prevista dall’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, trova applicazione nei riguardi dei soggetti aventi, alla data del 1° maggio 2023, la residenza o la sede legale oppure la sede operativa, nei territori indicati nell’Allegato 1 del citato decreto n. 61/2023 e rientranti nelle seguenti categorie: • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La proroga del termine riguarda unicamente gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nel citato Allegato 1. I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti hanno potuto usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori ci dui al menzionato Allegato 1. Si sottolinea altresì che la proroga in esame riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori. 3. Modalità di versamento dei contributi sospesi Con il presente messaggio si illustrano le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti in unica soluzione dei contributi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). 3.1 Datori di lavoro con dipendenti Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”, seguendo le indicazioni contenute nella citata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.1.1 “Ripresa versamenti” e al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”. 3.2 Artigiani e commercianti Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.2 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023. Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023 è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023. 3.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.3 della circolare n. 67/2023 e nel citato messaggio n. 2900/2023. I committenti devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa 3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata Le aziende agricole assuntrici di manodopera alle quali è stata accolta l’istanza di sospensione di cui al paragrafo 6.4 della circolare n. 67/2023, possono versare gli importi dovuti, in unica soluzione e senza ulteriori somme aggiuntive, entro la data del 10 dicembre 2023 utilizzando la medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. 3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari I lavoratori agricoli autonomi ai quali è stata accolta l’istanza di sospensione di cui al paragrafo 6.5 della circolare n. 67/2023 possono versare gli importi dovuti, in unica soluzione e senza ulteriori somme aggiuntive, entro la nuova data del 10 dicembre 2023, utilizzando la medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. 3.6 Datori di lavoro domestico Si rinvia a quanto già descritto al paragrafo 6.6 della circolare n. 67/2023 e nel messaggio n. 2900/2023. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023. 3.7 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 67/2023, al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”. 4. Istruzioni contabili Per le istruzioni contabili relative alla proroga della ripresa dei versamenti disposta dall’articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 132/2023, relativa ai contributi sospesi ai sensi del citato decreto-legge n. 61/2023, si fa parimenti rinvio a quanto già illustrato con la circolare n. 67/2023, al paragrafo 10. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4561/2023 disciplina la proroga dei versamenti contributivi sospesi per i territori colpiti da calamità naturale, applicando le disposizioni del decreto-legge 61/2023 convertito in legge 100/2023. Commercialisti e consulenti del lavoro devono gestire i versamenti F24 per datori di lavoro, le posizioni dei lavoratori autonomi presso la Gestione separata INPS, e le modalità di versamento differenziate per artigiani, commercianti, agricoli e liberi professionisti, garantendo il rispetto della scadenza del 10 dicembre 2023 per evitare sanzioni e interessi.

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