Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol”. Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse
Quali sono le regole per l'utilizzo delle variabili retributive "Ferie" e "Rol" nelle denunce contributive INPS, e come si gestiscono le regolarizzazioni quando è necessario modificare importi già trasmessi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 456/2019 disciplina l'utilizzo delle variabili retributive, cioè quegli elementi che modificano l'imponibile contributivo in periodi successivi a quello di competenza. Le variabili "Ferie" e "Rol" sono normalmente utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui si riferiscono, ma eccezionalmente per il 2019 questo termine è stato esteso a 18 mesi per venire incontro alle esigenze aziendali; dal 2020 il termine torna a 12 mesi. La normativa riguarda tutti i datori di lavoro che devono gestire denunce contributive attraverso il flusso Uniemens e interessa sia il conto aziendale (rapporto dovuto/versato) che il conto individuale del lavoratore (per il calcolo corretto delle prestazioni pensionistiche). In pratica, una volta trasmessa una denuncia con variabile, non è possibile modificarla direttamente: se occorre correggere l'importo della variabile, l'azienda deve trasmettere un flusso di regolarizzazione relativo al mese di competenza originario, applicando una formula specifica che tiene conto sia dell'imponibile originario che della differenza tra la variabile precedente e quella corretta. Gli esempi forniti dal documento mostrano come calcolare il nuovo imponibile: se la variabile deve aumentare, si sottrae la differenza dall'imponibile originario; se deve diminuire, si aggiunge la differenza. Questo meccanismo garantisce che il conto individuale del lavoratore registri correttamente l'importo finale, evitando doppi conteggi o perdite di contribuzione.
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Riferimento normativo
Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol”. Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 31-01-2019
Messaggio n. 456
OGGETTO: Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili
“Ferie” e “Rol”. Istruzioni operative per la gestione delle
denunce contributive pregresse
1. Premessa
Con la circolare n. 106/2018, avente ad oggetto “Novità sulla disciplina delle variabili
retributive e precisazioni sul loro utilizzo nel flusso Uniemens”, l’Istituto ha chiarito il concetto
di “variabile” ed il suo corretto utilizzo, al fine di garantire stabilità, certezza ed affidabilità ai
dati retributivi/contributivi registrati, con riferimento sia al conto aziendale, in merito al
rapporto dovuto/versato, che al conto individuale del lavoratore, utile all’esatta erogazione
delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente imputato.
In particolare, in virtù delle nuove disposizioni introdotte, a partire dal periodo di paga gennaio
2019 le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate.
Le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di
gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese
di dicembre dell’anno precedente.
Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di
utilizzo è circoscritto, al massimo, con riferimento al secondo mese antecedente a quello di
esposizione.
Con la citata circolare, inoltre, è stato specificato che le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili
entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il
datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero
ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.
Ciò premesso, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende, in
considerazione del fatto che in taluni casi la fruizione delle ferie/festività è avvenuta oltre 12
mesi, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi
rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.
A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i
quali l’azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione.
2. Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive
pregresse
Non sono consentite variazioni-regolarizzazioni, in aumento o diminuzione, degli elementi già
trasmessi nelle denunce originarie a titolo di variabile. Eventuali variazioni su variabili con
valenza contributiva (Ferie, Rol o Impneg, finché quest’ultima è stata utilizzabile e quindi sino
al periodo di paga dicembre 2018) determineranno il rifiuto automatico del relativo flusso.
Qualora fosse necessario modificare gli imponibili della mensilità esposta in una variabile, a sua
volta contenuta in una denuncia già trasmessa, sarà necessario procedere con flussi di
regolarizzazione relativi alla mensilità interessata, che dovranno tener conto anche degli
importi esposti in variabile.
A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti due casi di regolarizzazione dell’imponibile della
denuncia in presenza di variabile.
Esempio n. 1
Imponibile di gennaio 2016: € 1.000.
Nella denuncia di marzo 2017 è stata trasmessa una variabile con valenza contributiva relativa
al mese di gennaio 2016 per un importo di € 200.
L’importo elaborato sul conto individuale, a valere per l’anno 2016, tiene in considerazione la
variazione dell’imponibile determinato dalla variabile di € 200.
Qualora sia necessario aumentare l’importo esposto nella variabile, l’azienda dovrà
trasmettere un flusso regolarizzativo, relativo a gennaio 2016, esponendo come imponibile un
importo pari all’imponibile originario del mese più la differenza tra il valore della variabile
esistente nella denuncia e quello che dovrebbe assumere, ossia:
Nuovo Imponibile =
Imponibile gennaio 2016 + (Variabile del mese - nuova variabile)
Supponendo quindi che il nuovo valore della variabile debba essere pari a € 300, l’azienda
deve regolarizzare la denuncia di competenza gennaio 2016 ed il nuovo imponibile dovrà
essere:
€ 1.000 +(200-300) dove:
1.000=imponibile originario in denuncia
200=importo originario esposto in variabile
300=nuovo importo che in teoria dovrebbe assumere la variabile
La trasmissione di un flusso regolarizzativo così descritto comporterà un imponibile pari a €
1.000-100= 900, da cui il dato elaborato sul conto individuale diviene, per effetto della
variabile di € 200, pari a: 900-200=700
Esempio n.2
Imponibile di gennaio 2016: € 1.000.
Nella denuncia di marzo 2017 è stata trasmessa una variabile con valenza contributiva relativa
al mese di gennaio 2016 per un importo di € 200.
L’importo elaborato sul conto individuale, a valere per l’anno 2016, tiene in considerazione la
variazione dell’imponibile determinato dalla variabile di € 200.
Qualora sia necessario diminuire l’importo esposto nella variabile, l’azienda dovrà trasmettere
un flusso regolarizzativo, relativo a gennaio 2016, esponendo come imponibile un importo pari
all’imponibile originario del mese più la differenza tra il valore della variabile esistente nella
denuncia e quello che dovrebbe assumere, ossia:
Nuovo Imponibile =
Imponibile gennaio 2016 + (Variabile del mese - Nuova variabile)
Supponendo, quindi, che il nuovo valore della variabile debba essere pari a € 100, l’azienda
deve regolarizzare la denuncia di competenza gennaio 2016 ed il nuovo imponibile dovrà
essere: € 1.000 +(200-100), dove:
1000=imponibile originario in denuncia
200=importo originario esposto in variabile
100=nuovo importo che in teoria dovrebbe assumere la variabile
La trasmissione di un flusso regolarizzativo così descritto comporterà un imponibile pari a €
1.000+100=1100, da cui il dato elaborato sul conto individuale diviene, per effetto della
variabile di € 200, pari a: 1.100-200=900
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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Il Messaggio INPS 456/2019 è essenziale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono denunce contributive Uniemens, in particolare per la corretta imputazione di variabili retributive, ferie non godute, ROL e regolarizzazioni contributive. La normativa chiarisce il trattamento delle variabili con valenza contributiva, i termini di utilizzo, le modalità di regolarizzazione e l'impatto sul conto individuale del lavoratore ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche.
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