Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4479/2024

Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024

Pubblicato: 29/12/2024 In vigore dal: 29/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'esonero contributivo del 1% previsto dall'articolo 5 della legge 162/2021 per i datori di lavoro privati?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 introduce un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, con limite massimo di 50.000 euro annui, riservato ai datori di lavoro privati che possiedono la "Certificazione della parità di genere" rilasciata secondo la Prassi UNI/PdR 125:2022 da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. La certificazione deve essere ottenuta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e le domande di riconoscimento dell'agevolazione devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo tramite il modulo online "SGRAVIO PAR_GEN" nel Portale delle Agevolazioni INPS.

Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve compilare la domanda telematica indicando: dati identificativi, retribuzione media mensile globale stimata (intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie di tutti i lavoratori), aliquota datoriale media stimata, forza aziendale media, dichiarazione sostitutiva di possesso della certificazione con identificativo del certificato e denominazione dell'Organismo certificatore, data di emissione e periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale rappresenta il cumulo complessivo delle retribuzioni medie erogate a tutti i lavoratori dell'azienda nel periodo di validità della certificazione, non la retribuzione media del singolo lavoratore. L'esonero viene autorizzato con codice "4R" e può essere fruito dal primo mese di validità della certificazione per l'intero periodo di durata (36 mesi). In caso di insufficienza di risorse rispetto al limite complessivo di 50 milioni di euro annui, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.

I datori di lavoro che hanno già ottenuto accoglimento della domanda nelle campagne precedenti e mantengono la certificazione non devono ripresentare domanda, poiché l'esonero è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro deve comunicarlo tempestivamente all'INPS e al Dipartimento per le pari opportunità, sospendendo la fruizione della misura.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 30-12-2024 Messaggio n. 4479 OGGETTO: Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024 L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge. Ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento[1]. Si specifica che gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell’elenco disponibile al seguente link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di- certificazione. Si ribadisce, inoltre, che la “Certificazione della parità di genere” è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, non consente ad un’azienda di accedere al beneficio. Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022. Con la successiva circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, alla quale si rinvia integralmente, sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della citata legge n. 162/2021. In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero. Successivamente, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023. Tanto premesso, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il presente messaggio si rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024. Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la“Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024. La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni: 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale); 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis; 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis; 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022; 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità. Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, si ribadisce, come già precisato da ultimo nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata. Al riguardo, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro. Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presenteall’internodel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della “Certificazione di parità di genere” di cui all'articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna. Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non può trovare accoglimento. Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021). Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”. A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale. Fermo restando il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero - in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”. All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, con il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”. L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022. Inoltre, in caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. Da ultimo, ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2024 sarà respinta. Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite ulteriori indicazioni. Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. Al riguardo, si evidenzia, da ultimo, che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Le regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione da parte degli Organismi di certificazione accreditati sono definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022, e riguardano la sorveglianza annuale e il rinnovo ogni tre anni.

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L'esonero contributivo per parità di genere si applica ai datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, ed è disciplinato dall'articolo 5 della legge 162/2021 e dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'accreditamento dell'Organismo certificatore, calcolare correttamente la retribuzione media mensile globale, rispettare i termini di presentazione della domanda e monitorare il mantenimento della certificazione per evitare revoche dell'agevolazione e conseguenti obblighi di comunicazione all'INPS.

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