Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017.
Quali sono i termini e le conseguenze per il rinnovo dell'ISEE 2017 ai fini della continuità dell'erogazione dell'assegno di natalità?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 4476/2017 riguarda i beneficiari dell'assegno di natalità (bonus bebè) che avevano ricevuto il pagamento nel 2016 e devono rinnovare la loro posizione ISEE per continuare a percepire l'assegno nel 2017. La normativa si applica a tutti i genitori che hanno presentato domanda negli anni 2015-2016 e devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 31 dicembre 2017 per mantenere il diritto alle mensilità dell'anno in corso. Il mancato rinnovo della DSU entro questa data comporta conseguenze significative: non solo la sospensione delle mensilità 2017, ma anche la decadenza della domanda originaria presentata nel 2016, con impossibilità di recuperare gli arretrati. Chi non presenta la DSU in tempo dovrà presentare una nuova domanda nel 2018, ma potrà ricevere l'assegno solo a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di ottenere le mensilità perse dell'anno 2017. La DSU ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, quindi è necessario rinnovarla annualmente per ogni anno di spettanza del beneficio.
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Riferimento normativo
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-11-2017
Messaggio n. 4476
OGGETTO: Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della
Legge n. 190/2014: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE
2017 ai fini dell’erogazione delle mensilità riferite all’anno 2017.
Come è noto, a partire dall’anno 2015 l’Istituto gestisce le domande di assegno di natalità in
oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.
Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.
Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è risultato che molti
utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora
provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio
dell’ISEE per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione
dell’assegno per l’anno in corso.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità, e ferma restando la
permanenza dei requisiti di legge, è pertanto necessario che gli utenti che avevano in
pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per
l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è
necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.
Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di
concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle
domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del
beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli
altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la
misura dello stesso.
Si ricorda, inoltre, che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà
come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza
della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora
in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018,
per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con
attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti casistiche.
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a
giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se
nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va
nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno
fino a dicembre 2016.
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione
delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene
riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione
della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro
dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le
mensilità dell’anno 2017.
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno
presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere
corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale
nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno
nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non
consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.
Si coglie l’occasione per ribadire che, in generale, le DSU hanno validità fino al 15 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Ne discende che, sebbene la domanda di
assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del
figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale
dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.
Per quanto sopra esposto, tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che
presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una
nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza
dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di
assegno a loro spettanti per l’anno 2018.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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L'assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi 125-129 della Legge 190/2014 richiede il rinnovo annuale dell'ISEE minorenni e della DSU per verificare la permanenza dei requisiti di legge e la corretta misura del beneficio. Consulenti e operatori INPS devono monitorare i termini di presentazione della DSU, la validità temporale dei documenti e le conseguenze della decadenza della domanda originaria, applicando le regole sulla sospensione e riattivazione dell'erogazione.
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