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Messaggio INPS 4440/2019

Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti

Pubblicato: 27/11/2019 In vigore dal: 27/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono i passaggi che un avvocato deve seguire per ottenere il PIN INPS come intermediario abilitato secondo la legge 12/1979?

Spiegato da FiscoAI
Un avvocato che vuole operare come intermediario abilitato presso l'INPS per materie di lavoro, previdenza e assistenza sociale deve seguire un procedimento articolato in più fasi. Innanzitutto, deve comunicare preventivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) secondo le modalità della nota INL 32/2018, poiché questa comunicazione è condizione necessaria e deve precedere ogni altra richiesta. Successivamente, l'avvocato invia una richiesta via PEC all'indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it con oggetto specifico, allegando: copia del tesserino dell'Ordine professionale, modulo SC64 compilato in ogni parte e copia del documento di identità. Una volta censito nel sistema INPS, il professionista può recarsi presso qualsiasi Struttura territoriale dell'Istituto per ritirare il PIN con estensione per i servizi aziendali, presentando il modulo SC64. È importante distinguere questa procedura da quella per gli avvocati che operano in qualità di avvocato (non intermediario), i quali devono seguire le istruzioni della circolare INPS 151/2013 con modalità diverse.

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Riferimento normativo

Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 28-11-2019 Messaggio n. 4440 OGGETTO: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti In seguito alla pubblicazione del messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 pervengono quotidianamente alle caselle PEC, sia della Direzione centrale Entrate contributive sia della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, numerose richieste di chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere con particolare riguardo al censimento dei professionisti destinatari del citato messaggio (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). Con il presente messaggio si forniscono ulteriori e più dettagliate indicazioni. Avvocati Gli Avvocati, che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 e che non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la richiesta, come precisato nel messaggio n. 2819/2019, a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale - Avvocato”, all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it. ed allegando i seguenti documenti: copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale; copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”; copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”. Si precisa che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla richiesta inoltrata all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio all’avvocato istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario. Il professionista, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali. Qualora, invece, il professionista voglia operare non in qualità di intermediario ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, ma in qualità di avvocato, ad esempio per gli adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia o per la presentazione di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’Istituto, per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 151 del 28/10/2013 (cfr. il paragrafo 3). Come illustrato nella suddetta circolare, l’avvocato dovrà consegnare la richiesta di autorizzazione, utilizzando il modulo allegato alla circolare medesima, corredata di copia del documento di riconoscimento e del certificato di iscrizione all’Odine. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Relativamente al censimento dei professionisti Commercialisti ed Esperti Contabili, il canale di comunicazione attraverso la casella PEC dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi con oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” è destinato esclusivamente agli Ordini provinciali e non ai singoli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Come indicato nel messaggio n. 2819/2019, è solo attraverso tali strutture che l’INPS, in attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti all’Ordine. Il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, censito con le modalità suesposte, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64”, compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali. Si precisa che la comunicazione all’INL, effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla presentazione del modulo “SC64” all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La legge 12/1979 disciplina gli intermediari abilitati presso l'INPS, regolando avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili che operano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il PIN intermediario abilitato è lo strumento di accesso ai servizi aziendali, mentre la comunicazione all'INL rappresenta un adempimento preliminare obbligatorio. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa procedura per orientare i colleghi avvocati verso la corretta abilitazione presso l'Istituto.

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