Quali sono le modalità e i requisiti per presentare domanda di rimborso dei versamenti effettuati per voucher telematici dopo l'entrata in vigore del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4405/2017 disciplina il rimborso dei versamenti relativi ai voucher telematici per il lavoro accessorio, la cui normativa è stata abrogata dal Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017. I committenti che hanno effettuato pagamenti tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 o Portale dei pagamenti dopo il 17 marzo 2017 possono richiedere il rimborso presso le Sedi INPS utilizzando il modello SC52, che deve essere protocollato dalla struttura territoriale competente.
Per presentare la domanda, il committente deve comunicare il tipo di pagamento effettuato, la data e l'importo del versamento, e allegare la ricevuta (obbligatoria per tutti i pagamenti tranne il modello F24, dove è facoltativa). Nel caso di pagamenti tramite bonifico, la Sede territoriale deve inviare la documentazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti per la verifica sulla procedura di Poste prima di procedere.
L'operatore della Sede inserisce i dati nell'applicativo informatico dedicato attraverso il percorso INTRANET "PROCESSI >> Soggetto contribuente >> Lavoro Accessorio", utilizzando la funzionalità "Rimborsi post DL. 25/2017". Una volta completata l'istruttoria, il rimborso viene effettuato tramite la procedura PAGAMENTI VARI, seguendo le procedure standard di rimborso già consolidate presso l'Istituto.
L'istanza passa attraverso gli stati "PRESA IN CARICO" e successivamente "LIQUIDATA" solo dopo che la Sede che l'ha presa in carico effettua il rimborso e chiude la pratica tramite la funzionalità "liquidazione". Solo la Sede che ha gestito l'istanza può effettuare la liquidazione; eventuali chiusure erronee richiedono una segnalazione alla Direzione Centrale per lo sblocco.
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Riferimento normativo
Domande di rimborso versamenti lavoro accessorio effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 07-11-2017
Messaggio n. 4405
OGGETTO: Domande di rimborso versamenti lavoro accessorio effettuati in data
successiva all’entrata in vigore del Decreto legge n. 25 del 17 marzo
2017.
In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata abrogata con
Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017, con
messaggio Hermes n. 1652/2017 è stato precisato che i versamenti effettuati tramite
bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17
marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture
territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
Pertanto, i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi
utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura
territoriale che l’ha ricevuto.
Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:
tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
per i pagamenti on line, il codice INPSrilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.
I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento,
ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione
è meramente facoltativa.
Nelle ipotesi in cui il versamento sia avvenuto tramite bonifico, la Sede territoriale dell’Istituto
invia copia della richiesta ed eventuale documentazione alla Direzione Centrale Entrate e
Recupero crediti (tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla
procedura di Poste (verifica estratto conto). Concluse le verifiche, la Direzione Centrale Entrate
e Recupero crediti darà il via libera (sempre per email) all’inserimento dell’istanza di rimborso.
Per la gestione dei suddetti rimborsi si è resa necessaria la predisposizione di apposito
applicativo informatico, accessibile per il personale dell’Istituto attraverso la procedura di
gestione del lavoro occasionale accessorio sul sito intranet dell’Istituto, seguendo il seguente
percorso: dalla prima pagina di INTRANET occorre selezionare il percorso PROCESSI >>
Soggetto contribuente >> Lavoro Accessorio e successivamente tra le procedure a fondo
pagina selezionare Registrazione datori di lavoro/lavoratori.
L’operatore di Sede inserirà i dati comunicati nell’istanza di rimborso tramite la funzionalità
”Rimborsi post DL. 25/2017” nella sezione “Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici”
della procedura intranet, la quale provvederà alle verifiche sugli archivi. Questa operazione
corrisponde alla presa in carico dell’istanza da parte della Sede che passa nello stato “PRESA
IN CARICO”.
L’operatore della Sede che ha preso in carico l’istanza, conclusa l’istruttoria, effettuerà il
rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di
rimborso (in proposito si richiamano le istruzioni fornite nel messaggio n. 10500/2011). Lo
stesso operatore, effettuato il rimborso, chiuderà l’istanza nella procedura intranet tramite la
funzionalità “liquidazione” presente nella sezione “Utilità” di “Rimborsi post DL. 25/2017”,
accessibile agli utenti profilati su IDM come OperatoreRimborsiPostDL. Conseguentemente
l’istanza sarà configurata nello stato “LIQUIDATA”.
Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione, in analogia
con le procedure standard di rimborso. Nel caso di una chiusura effettuata erroneamente
senza la fase di liquidazione, sarà necessario inviare apposita segnalazione alla Direzione
Centrale Entrate e Recupero crediti per consentirne lo sblocco dal centro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4405/2017 riguarda il rimborso di versamenti per voucher telematici e lavoro accessorio, disciplinati dal Decreto legge n. 25/2017. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire le richieste di rimborso relative a pagamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico e modello F24, nonché per comprendere le procedure di verifica e liquidazione presso le Sedi INPS territoriali.
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