Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4385/2019

Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”

Pubblicato: 25/11/2019 In vigore dal: 25/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dalla Determinazione INPS n. 125/2019 in materia di cessione del quinto della pensione?

Spiegato da FiscoAI
La Determinazione INPS n. 125 dell'8 novembre 2019 introduce un nuovo schema di convenzione per disciplinare i finanziamenti ai pensionati INPS, rimborsabili mediante cessione fino a un quinto della pensione, con validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. La normativa riguarda le banche e gli intermediari finanziari che intendono convenzionarsi con l'INPS per offrire prodotti di finanziamento ai pensionati secondo modalità standardizzate.

Le principali innovazioni riguardano la dematerializzazione del processo gestionale: i contratti non devono più essere trasmessi in originale all'INPS, ma le società convenzionate dichiarano telematicamente la conformità dei dati contrattuali, assumendosi la responsabilità della loro custodia e messa a disposizione per controlli. Questo semplifica significativamente la fase di "abbinamento" precedentemente gestita dalle strutture territoriali dell'Istituto.

Per quanto concerne gli oneri, l'INPS ha aggiornato il costo del servizio a € 1,98 (IVA esente) per estrazione del rateo pensionistico nel periodo 2020-2020 per i soggetti convenzionati, mentre per gli intermediari non convenzionati in regime di accreditamento l'onere annuale è di € 100,86 (IVA esente). Tali importi sono rideterminati annualmente sulla base della contabilità analitica.

Le banche e gli intermediari interessati possono formalizzare la richiesta di convenzionamento a partire dalla pubblicazione del messaggio, rivolgendosi all'indirizzo email convenzioni.cessionequinto@inps.it. Se l'istanza è presentata entro il 31 dicembre 2019 e la convenzione sottoscritta digitalmente prima di tale data, l'efficacia decorre dal 1° gennaio 2020.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Roma, 26-11-2019 Messaggio n. 4385 Allegati n.2 OGGETTO: Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) ed il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto” (Allegato n. 2). L’attuale testo convenzionale ha validità dal1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Le Banche e gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa istanza, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso. Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto ed a dematerializzare il processo di gestione delle convenzioni finalizzate a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, per cui si è provveduto a modificare le disposizioni in tema di “contratto e notifica” (art. 8), “trattenute sulla pensione” (art. 11), “rinnovi di contratto” (art. 13), “oneri” (art. 14). Con particolare riferimento all’articolo 8, comma 3, le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti alla nuova convenzione dichiarano - ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), nonché dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 - la conformità dei dati contrattuali riportati nel piano notificato telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento, esonerando l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei pensionati. A tal fine i soggetti convenzionati si impegnano a custodire gli originali dei contratti sottoscritti dai pensionati ed a tenerli a disposizione per eventuali controlli dell’INPS. Conseguentemente, per i contratti di finanziamento che saranno sottoscritti nel periodo di vigenza della nuova convenzione, le società convenzionate non saranno più tenute a trasmettere all’Istituto la documentazione in originale utile alla cosiddetta fase di “abbinamento” a cura delle Strutture territoriali. Il testo del Regolamento, contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, è stato oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati gli articoli finalizzati a disciplinare i “rinnovi di contratto” (art. 10) e la “variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche” (art. 12) ed il “rimborso oneri” (art. 15). Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2018, ha aggiornato l’onere sostenuto per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 1,98 (uno/98), IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020. Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 100,86 (cento/86), IVA esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,405 (otto/405) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020. L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2021 e 2022. L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento. Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, al seguente indirizzo email: convenzioni.cessionequinto@inps.it. L’allegato schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022. Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2019 e, ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a far data dal 1° gennaio 2020. Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2020, la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4385/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La cessione del quinto della pensione è disciplinata da convenzioni tra INPS e intermediari finanziari, con riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e al D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni di conformità. I commercialisti e i consulenti aziendali devono considerare gli oneri deducibili, la gestione della trattenuta pensionistica, i rinnovi contrattuali e le variazioni dei beneficiari nelle quote mensili, nonché la dematerializzazione dei processi amministrativi e la responsabilità civile dei soggetti convenzionati.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →