Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Quali sono le principali novità introdotte dalla Determinazione INPS n. 125/2019 in materia di cessione del quinto della pensione?
Spiegato da FiscoAI
La Determinazione INPS n. 125 dell'8 novembre 2019 introduce un nuovo schema di convenzione per disciplinare i finanziamenti ai pensionati INPS, rimborsabili mediante cessione fino a un quinto della pensione, con validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. La normativa riguarda le banche e gli intermediari finanziari che intendono convenzionarsi con l'INPS per offrire prodotti di finanziamento ai pensionati secondo modalità standardizzate.
Le principali innovazioni riguardano la dematerializzazione del processo gestionale: i contratti non devono più essere trasmessi in originale all'INPS, ma le società convenzionate dichiarano telematicamente la conformità dei dati contrattuali, assumendosi la responsabilità della loro custodia e messa a disposizione per controlli. Questo semplifica significativamente la fase di "abbinamento" precedentemente gestita dalle strutture territoriali dell'Istituto.
Per quanto concerne gli oneri, l'INPS ha aggiornato il costo del servizio a € 1,98 (IVA esente) per estrazione del rateo pensionistico nel periodo 2020-2020 per i soggetti convenzionati, mentre per gli intermediari non convenzionati in regime di accreditamento l'onere annuale è di € 100,86 (IVA esente). Tali importi sono rideterminati annualmente sulla base della contabilità analitica.
Le banche e gli intermediari interessati possono formalizzare la richiesta di convenzionamento a partire dalla pubblicazione del messaggio, rivolgendosi all'indirizzo email convenzioni.cessionequinto@inps.it. Se l'istanza è presentata entro il 31 dicembre 2019 e la convenzione sottoscritta digitalmente prima di tale data, l'efficacia decorre dal 1° gennaio 2020.
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Riferimento normativo
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 26-11-2019
Messaggio n. 4385
Allegati n.2
OGGETTO: Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS n. 125 dell’8 novembre 2019, avente
ad oggetto la convenzione finalizzata a disciplinare la
concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi
dietro cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento
contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”
Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125
dell’8 novembre 2019 l’Istituto ha adottato il nuovo schema di convenzione finalizzata a
disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione
fino a un quinto della pensione (Allegato n. 1) ed il Regolamento contenente le “Disposizioni
per la cessione del quinto” (Allegato n. 2).
L’attuale testo convenzionale ha validità dal1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Le Banche e
gli Intermediari finanziari interessati al convenzionamento potranno formalizzare la relativa
istanza, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine della concessione di
prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo
stesso.
Il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il
contenuto ed a dematerializzare il processo di gestione delle convenzioni finalizzate a
disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione
fino a un quinto della pensione, nell’ottica della semplificazione dell’azione amministrativa, per
cui si è provveduto a modificare le disposizioni in tema di “contratto e notifica” (art. 8),
“trattenute sulla pensione” (art. 11), “rinnovi di contratto” (art. 13), “oneri” (art. 14).
Con particolare riferimento all’articolo 8, comma 3, le Banche e gli Intermediari finanziari
aderenti alla nuova convenzione dichiarano - ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), nonché dell’articolo 47
del D.P.R. n. 445/2000 - la conformità dei dati contrattuali riportati nel piano notificato
telematicamente all’INPS con quelli contenuti nei rispettivi contratti di finanziamento,
esonerando l’INPS da qualsivoglia responsabilità e da eventuali contestazioni da parte dei
pensionati. A tal fine i soggetti convenzionati si impegnano a custodire gli originali dei contratti
sottoscritti dai pensionati ed a tenerli a disposizione per eventuali controlli dell’INPS.
Conseguentemente, per i contratti di finanziamento che saranno sottoscritti nel periodo di
vigenza della nuova convenzione, le società convenzionate non saranno più tenute a
trasmettere all’Istituto la documentazione in originale utile alla cosiddetta fase di
“abbinamento” a cura delle Strutture territoriali.
Il testo del Regolamento, contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, è stato
oggetto di analogo aggiornamento e, pertanto, sono stati aggiornati gli articoli finalizzati a
disciplinare i “rinnovi di contratto” (art. 10) e la “variazione beneficiari quote mensili e altre
modifiche” (art. 12) ed il “rimborso oneri” (art. 15).
Nell’ambito del nuovo schema convenzionale, l’Istituto, alla luce delle risultanze della
contabilità analitica derivanti dal consuntivo per l’anno 2018, ha aggiornato l’onere sostenuto
per il servizio prestato in favore dei soggetti convenzionati nella misura di € 1,98 (uno/98),
IVA esente, per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Diversamente, le Banche e gli Intermediari finanziari non convenzionati che operano in regime
di accreditamento dovranno corrispondere all’INPS un onere pari a € 100,86 (cento/86), IVA
esente, in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di € 8,405
(otto/405) per estrazione del rateo pensionistico dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
L’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità
analitica, gli oneri da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità
2021 e 2022.
L’Istituto provvede mensilmente a detrarre l’importo dovuto dal soggetto convenzionato
dall’ammontare complessivo dei flussi di versamento.
Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso
dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e
sistemi informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e
procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, al seguente
indirizzo email: convenzioni.cessionequinto@inps.it.
L’allegato schema di convenzione ha validità a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31
dicembre 2022.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2019 e,
ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione
venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia della stessa decorrerà a far
data dal 1° gennaio 2020.
Ove l’istanza di convenzionamento sia formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2020, la
data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al
termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione
della convenzione medesima.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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La cessione del quinto della pensione è disciplinata da convenzioni tra INPS e intermediari finanziari, con riferimento al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e al D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni di conformità. I commercialisti e i consulenti aziendali devono considerare gli oneri deducibili, la gestione della trattenuta pensionistica, i rinnovi contrattuali e le variazioni dei beneficiari nelle quote mensili, nonché la dematerializzazione dei processi amministrativi e la responsabilità civile dei soggetti convenzionati.
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