Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 437/2018

Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Pubblicato: 30/01/2018 In vigore dal: 30/01/2018 Documento ufficiale

Qual è il criterio corretto per determinare se l'omesso versamento delle ritenute previdenziali supera la soglia di euro 10.000 annui, e quali sono le conseguenze penali o amministrative?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 437/2018 chiarisce come calcolare l'importo complessivo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali per distinguere tra illecito penale e amministrativo. La norma di riferimento è l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 8/2016, che ha depenalizzato parzialmente il reato di omesso versamento delle ritenute. Se l'omissione supera euro 10.000 annui, il datore di lavoro è punito con reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 1.032; se inferiore a tale soglia, si applica una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Per determinare correttamente l'importo annuo, l'INPS conferma che bisogna fare riferimento alle scadenze dei versamenti contributivi, cioè dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno (periodo che corrisponde alle retribuzioni corrisposte da dicembre dell'anno precedente a novembre dell'anno in corso). Questo criterio è stato confermato anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nel gennaio 2018. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

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Riferimento normativo

Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri.

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Coordinamento Generale Legale Roma, 31-01-2018 Messaggio n. 437 Allegati n.1 OGGETTO: Circolare n. 121 del 5 luglio 2016. Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui. Conferma criteri. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Nell’ambito della materia previdenziale, la novella legislativa di depenalizzazione ha riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016 (1). La norma, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’Istituto ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In relazione a ciò, è stato chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). In tal modo l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute è vincolato ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione. In ordine a tale previsione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel dettare indicazioni al personale ispettivo, è intervenuto superando i chiarimenti circa l’individuazione del parametro annuo forniti dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 9099 del 3 maggio 2016 e recepite dall’Istituto nella richiamata circolare n. 121. Il predetto Ispettorato, infatti, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 – 04.09 del 2017, ha specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute va effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso). Restano confermate, pertanto, le indicazioni formulate dall’Istituto. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Note (1) Articolo 2, co. 1-bis, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall’articolo 3, co. 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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