Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4358/2020

Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Pubblicato: 19/11/2020 In vigore dal: 19/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità di riesame per l'indennità COVID-19 di 950 euro destinata ai pescatori autonomi prevista dall'articolo 222, comma 8, del decreto-legge 34/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4358/2020 disciplina la gestione dei riesami per l'indennità COVID-19 di 950 euro concessa nel maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari secondo la legge 250/1958. La procedura prevede controlli automatici centralizzati sui requisiti normativi e sulle incompatibilità; qualora la domanda sia respinta, il richiedente ha 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio per presentare documentazione utile al riesame tramite il portale INPS o via email alla casella dedicata della Struttura territoriale competente.

I requisiti principali sono: qualifica di pescatore autonomo (non rilevabile automaticamente, quindi deve essere provata in sede di riesame), assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie alla data del 1° maggio 2020, assenza di titolarità di pensione e assenza di rapporto di lavoro dipendente. La documentazione richiesta varia a seconda della categoria: per i soci di cooperative occorre contratto di lavoro autonomo o lettera di incarico; per i pescatori marittimi costieri non associati serve dichiarazione di iscrizione INPS e autocertificazione presso la Capitaneria di Porto; per i pescatori in acque interne serve dichiarazione di iscrizione INPS e licenza di pesca.

Alcune reiezioni sono classificate come "forti" (PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID) e consentono comunque azione giudiziaria avverso il provvedimento di reiezione. Le altre reiezioni (ART_COM_NO, CASS_ATT, CDCM_NOT, LAV_DIP, PESC) permettono il riesame mediante documentazione integrativa, ma consentono ugualmente ricorso giudiziario. La Struttura territoriale INPS valuta la documentazione prodotta e decide sulla concessione del beneficio.

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Riferimento normativo

Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-11-2020 Messaggio n. 4358 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 1. Premessa L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, al comma 8, la concessione, per il mese di maggio 2020, di un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, le cui istruzioni amministrative sono state fornite con la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali. Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. 2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei pescatori autonomi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. 3. Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni amministrative. Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato. In merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” si precisa che questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente. Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente: - dalla copia della lettera di incarico; - dalla copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico). Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente: - dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione; - autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente. Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente: - dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione; - estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc. 4 Gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34/2020 Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di: - non essere titolari di pensione; - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; - non essere titolare di lavoro dipendente. Relativamente agli ultimi due requisiti sopra elencati, si rappresenta quanto segue: - la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) è rilevata alla data del 1° maggio 2020. Tale verifica deve essere svolta prendendo in considerazione i dati presenti all’interno del Casellario dei Lavoratori Attivi, dell’archivio Artigiani e Commercianti, nonché dell’archivio relativo a Coltivatori diretti, coloni e mezzadri; - per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale. Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 LEGENDA ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ COVID-19 IN FAVORE DEI PESCATORI AUTONOMI CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) La prestazione non può essere riconosciuta Autocertificazione della comunicazione della cessazione poiché, dai dati attualmente in possesso presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con autonoma degli Artigiani e Commercianti. indicazione di data e n. protocollo. Qualora sia in possesso di informazioni utili in Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione merito, può inviare entro 20 giorni Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di documentazione utile alla Sede Inps Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: competente (cfr. anche i messaggi Inps di Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione riferimento sui riesami). della posizione Commerciante presentata all'INPS con Avverso il presente provvedimento può indicazione della Data di cessazione, Data e numero di ART_COM_NO comunque proporre azione giudiziaria da protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione notificare alla Sede Inps territorialmente autonoma Commercianti. competente. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. La prestazione non può essere riconosciuta Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa poiché, dai dati attualmente in possesso professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme con indicazione della Data di cessazione. previdenziali obbligatorie. Qualora sia in possesso di informazioni utili in CASS_ATT merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La prestazione non può essere riconosciuta Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli poiché, dai dati attualmente in possesso imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione della comunicazione della cessazione presso la Camera di autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione mezzadri. della data e del numero di protocollo della comunicazione. Qualora sia in possesso di informazioni utili in Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di merito, può inviare entro 20 giorni Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione documentazione utile alla Sede Inps di presentazione della domanda di cessazione della posizione competente (cfr. anche i messaggi Inps di di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della CDCM_NOT riferimento sui riesami). data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta Avverso il presente provvedimento può di cancellazione alla gestione agricola autonoma. comunque proporre azione giudiziaria da Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): notificare alla Sede Inps territorialmente Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR competente. n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. La prestazione non può essere riconosciuta Reiezione forte poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici. ILD_NO Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La prestazione non può essere riconosciuta Reiezione forte poiché il richiedente percepisce già un’altra IND_COVID indennità prevista per fronteggiare l’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19. CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La Sua domanda non può essere accolta Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, poiché, dai dati attualmente in possesso integrata con documentazione a comprova (copia della lettera dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si lavoro dipendente. evince la data di cessazione del rapporto di lavoro), altrimenti Qualora sia in possesso di informazioni utili in produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro merito, può inviare entro 20 giorni “autonomo”. Ad esempio, copia della lettera di incarico da cui LAV_DIP documentazione utile alla Sede Inps risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo competente (cfr. i messaggi Inps di documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si riferimento sui riesami). evinca la data di inizio dell’incarico. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta Reiezione forte poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale. PENSIONI Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. La sua domanda non può essere accolta Se associato in cooperativa e’ possibile produrre la copia del poiché, dai dati attualmente in possesso contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. Ad dell’Istituto, Lei non risulta essere un esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura pescatore autonomo, anche socio di “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento cooperative, che esercita professionalmente relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data PESC la pesca in acque marittime, interne e di inizio dell’incarico. lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. - Se pescatore addetto alla pesca marittima costiera non 250. associato in cooperativa è possibile: Qualora sia in possesso di informazioni utili in a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione merito, può inviare entro 20 giorni della domanda di iscrizione all’INPS della posizione CONTROLLO ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) documentazione utile alla Sede Inps quale pescatore autonomo di cui alla legge n. competente (cfr. anche i messaggi Inps di 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, riferimento sui riesami). data e numero di protocollo della richiesta di Avverso il presente provvedimento può iscrizione. comunque proporre azione giudiziaria da b) produrre autocertificazione di iscrizione nelle notificare alla Sede Inps territorialmente matricole della gente di mare di 3° categoria tenuti competente. Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente; - Se pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa è possibile: a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione. b) estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc. La sua domanda non può essere accolta Reiezione forte poiché Lei risulta titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto- legge 34 del 2020. REM_NO Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

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Il Messaggio INPS 4358/2020 riguarda l'indennità COVID-19 per pescatori autonomi e la gestione dei riesami amministrativi secondo il decreto-legge 34/2020. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di qualificazione come lavoratore autonomo, l'assenza di iscrizioni a forme previdenziali obbligatorie (Casse professionali, gestione ARTCOM, gestione CDCM), l'incompatibilità con pensioni e rapporti di lavoro dipendente, nonché l'esclusione per titolari di Reddito di Emergenza e altre indennità COVID-19. La procedura centralizzata INPS utilizza dati da UNILAV, Uniemens, Casellario dei Lavoratori Attivi e archivi camerali per i controlli automatici.

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