Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4353/2020

Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Pubblicato: 18/11/2020 In vigore dal: 18/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono le imprese beneficiarie dell'esonero contributivo per il periodo gennaio-giugno 2020 secondo il Messaggio INPS 4353/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4353/2020 disciplina un esonero dalla quota di contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il primo semestre 2020, rivolto alle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole e agroalimentari. Il beneficio si applica alle aziende identificate da determinati codici Ateco, tra cui coltivazione di cereali, allevamento animale, apicoltura, pesca, acquacoltura, florovivaismo, viticoltura e agriturismo, come elencate nell'Allegato 1. Le imprese beneficiarie devono presentare istanza all'INPS per ottenere il riconoscimento dell'esonero, operando nei limiti delle risorse stanziate. Durante il periodo di sospensione dei versamenti (in attesa della definizione delle istanze), l'assenza del pagamento non costituisce irregolarità contributiva, applicandosi l'articolo 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015 che riconosce la regolarità in caso di sospensione per disposizioni legislative. Successivamente al rilascio del modulo di istanza, le aziende devono presentare tempestivamente la domanda per verificare la conformità del proprio codice Ateco e mantenere la regolarità contributiva.

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Riferimento normativo

Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-11-2020 Messaggio n. 4353 Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura 1. Premessa Con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, relativo all’esonero contributivo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state fornite le prime indicazioni relative sia ai potenziali beneficiari sia alla contribuzione dovuta dagli stessi per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, al quale il medesimo articolo 222 rimette la definizione dei criteri e delle modalità attuative dell’esonero. In particolare, il messaggio n. 3341/2020 individua la categoria dei potenziali beneficiari nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco indicati nella relazione tecnica relativa all’esonero contributivo previsto dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020. Inoltre, il messaggio ha sospeso, temporaneamente, le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 ai fini delle attività di recupero. 2. Estensione della platea dei destinatari dell’esonero L’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 è stato, successivamente, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e ha integrato le risorse stanziate per l’esonero. 3. Decreto interministeriale del 15 settembre 2020, attuativo dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 Successivamente alla modifica dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto attuativo del medesimo articolo 222, comma 2, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, essendo stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2020, prima dell’entrata in vigore della legge n. 126/2020, di conversione del decreto-legge n. 104/2020, non tiene conto delle modifiche introdotte dalla medesima legge con l’articolo 58-quater. Il decreto interministeriale del 15 settembre 2020 individua, infatti, i destinatari del beneficio facendo riferimento ai codici Ateco indicati nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, senza includere i codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dal richiamato articolo 58-quater. Il predetto decreto interministeriale, inoltre, dispone il riconoscimento dell’esonero da parte dell'INPS su istanza delle imprese e nei limiti delle risorse stanziate per l’esonero (cfr. l’articolo 2, comma 3) e la sospensione dei versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, per i destinatari dell'agevolazione fino alla definizione delle istanze medesime (cfr. l’articolo 3, comma 1). 4. Verifica della regolarità contributiva per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e rateazioni Facendo seguito a quanto rappresentato con il messaggio n. 3341/2020, si evidenzia che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, disposta dal decreto interministeriale del 15 settembre 2020, comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già provvisoriamente indicati nel citato messaggio e confermati nell’elenco di cui all’Allegato 1 al decreto interministeriale, che si allega al presente messaggio (Allegato n. 1). Infatti, la circostanza che l’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 15 settembre 2020 abbia previsto che: “In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime” comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. La medesima circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero. Per entrambe le fattispecie (verifica della regolarità contributiva e rateazioni), successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco. Con riguardo alla previsione di cui all’articolo 58-quater introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020 del decreto-legge n. 104/2020, che ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero in trattazione alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, verranno fornite ulteriori indicazioni con apposito messaggio, una volta intervenuto il consolidamento della disciplina ad essi applicabile. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 o 01.11.xx - coltivazione di cereali o 01.50.xx - coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista o 01.28.xx - coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche o 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria o 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette o 01.21.00 - Coltivazione di uva o 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) o 01.30 - Riproduzione piante o 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo o 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne o 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini o 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi o 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini o 01.46.00 - Allevamento di suini o 01.47.00 - Allevamento di pollame o 01.49.10 - Allevamento di conigli o 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia o 01.49.40 - Bachicoltura o 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca o 01.49.30 - Apicoltura o 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi o 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi o 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi o 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi o 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina o 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante o 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante o 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti o 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche o 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole o 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole o 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

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L'esonero contributivo di cui all'articolo 222 del decreto-legge 34/2020 rappresenta una misura emergenziale COVID-19 che interessa filiere agricole specifiche identificate da codici Ateco. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'appartenenza dell'azienda alle categorie ammesse, gestire la sospensione dei versamenti contributivi e presentare l'istanza di esonero nei termini previsti, considerando gli effetti sulla regolarità contributiva e sulle rateazioni dei debiti.

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