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Messaggio INPS 4352/2021

Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget

Pubblicato: 06/12/2021 In vigore dal: 06/12/2021 Documento ufficiale

Cosa succede alle domande per il Reddito di Libertà che non sono state accolte per insufficienza di budget nel 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4352/2021 chiarisce che le domande per il Reddito di Libertà presentate nel 2021 e non accolte per mancanza di fondi non verranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021, come precedentemente indicato. Questa misura assistenziale è destinata alle donne vittime di violenza in condizione di povertà, per sostenerle attraverso l'indipendenza economica nei loro percorsi di autonomia abitativa e nei percorsi formativi dei figli minori. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni e Province autonome secondo una dotazione complessiva di 3 milioni di euro. Nel caso in cui il Governo o le Regioni stanzino ulteriori finanziamenti nel 2022, le domande precedentemente respinte per insufficienza di budget manterranno la loro validità e verranno elaborate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS comunicherà l'eventuale accoglimento utilizzando i dati di contatto forniti dalla richiedente (cellulare o email).

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Riferimento normativo

Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-12-2021 Messaggio n. 4352 OGGETTO: Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget L a misura denominata Reddito di Libertà è finalizzata a sostenere, attraverso l’indipendenza economica, le donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Sulla base delle domande presentate, tramite il Comune competente per residenza, l’INPS eroga la prestazione assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome (secondo la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 3 milioni di euro, di cui alla Tabella 1 allegata al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021). Come chiarito dalla circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, al raggiungimento del suddetto limite non potranno essere accolte nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a parziale rettifica di quanto indicato nella citata circolare, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021; pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale successivo accoglimento verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Reddito di Libertà è una prestazione assistenziale disciplinata dal D.L. 34/2020 e dal D.P.C.M. 17 dicembre 2020, rivolta a donne vittime di violenza in condizione di povertà. Operatori sociali, comuni e assistenti sociali devono conoscere i criteri di ripartizione del fondo, la capienza del budget regionale e le modalità di presentazione delle domande tramite il comune di residenza.

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