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Messaggio INPS 4332/2023

Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni

Pubblicato: 03/12/2023 In vigore dal: 03/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo introdotta dal D.lgs. 175/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto legislativo 175/2023 introduce un'indennità di discontinuità strutturale e permanente a partire dal 1° gennaio 2024, destinata a sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo caratterizzati da prestazioni lavorative discontinue. La misura si applica a lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dello spettacolo e lavoratori intermittenti, secondo le categorie specificamente individuate dal decreto. Per accedere all'indemnità, il lavoratore deve cumulativamente possedere: cittadinanza UE o regolare soggiorno in Italia, residenza italiana da almeno un anno, reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell'anno precedente, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione nello stesso anno, reddito prevalente da attività nel settore dello spettacolo, assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e assenza di trattamento pensionistico diretto. Per l'anno 2023 (in via transitoria), l'indennità è riconosciuta per il 90% delle giornate accreditate al Fondo nell'anno precedente, detratte quelle coperte da altra contribuzione, e corrisposta al 90% del valore calcolato secondo le modalità normative. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 4 al 15 dicembre 2023 attraverso il portale INPS, il Contact Center multicanale o gli Istituti di Patronato.

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Riferimento normativo

Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-12-2023 Messaggio n. 4332 OGGETTO: Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Prime indicazioni Premessa Con il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 (rubricato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) è introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di un loro sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo. L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. In via transitoria lo stesso decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 175/2023. La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 , accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato. Per la illustrazione della prestazione con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023 che all’anno 2024 verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità. Nelle more della pubblicazione della circolare, al fine di agevolare la presentazione della domanda, si forniscono di seguito prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso alla misura. 1. Destinatari L’articolo 1 del richiamato D.lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’indennità di discontinuità, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo: lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a); lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 2. Requisiti L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 175/2023: a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano; b) essere residente in Italia da almeno un anno; c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno; e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. Il presente messaggio è pubblicato d’intesa con il Ministero della Cultura e del Merito. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Decreto Ministeriale 15/03/2005 recante: “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS”.

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L'indennità di discontinuità rappresenta una misura di sostegno economico per lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, disciplinata dal D.lgs. 175/2023 e caratterizzata da requisiti reddituali (limite IRPEF 25.000 euro), contributivi (minimo 60 giornate) e occupazionali specifici. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare l'interazione con altre indennità (ALAS, NASpI), l'esclusione di rapporti a tempo indeterminato, la contribuzione figurativa e le incompatibilità con trattamenti pensionistici diretti nel calcolo della posizione fiscale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo.

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