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Messaggio INPS 4301/2024

Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

Pubblicato: 16/12/2024 In vigore dal: 16/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio secondo il Messaggio INPS 4301/2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4301/2024 chiarisce i termini temporali entro cui il lavoratore padre deve esercitare il diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001. Per quanto riguarda la prescrizione, si applica il termine annuale ordinariamente previsto per l'indennità di malattia (articolo 6, legge n. 138/1943), in deroga al regime generale del codice civile. Questo collegamento normativo esiste perché l'indennità di paternità è strettamente correlata a quella di maternità, che a sua volta rimanda alle regole sulla malattia. Per la decadenza, il termine è anch'esso annuale secondo l'articolo 47, comma 3, del DPR n. 639/1970, coerente con il termine applicato al congedo di maternità. Questa scelta riflette la natura temporanea e non pensionistica della prestazione, nonché l'obiettivo di promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali e la parità di genere nel lavoro. In pratica, il padre lavoratore ha un anno di tempo sia per presentare la domanda che per fruire effettivamente del congedo, decorso il quale perde il diritto.

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Riferimento normativo

Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Legale Roma, 17-12-2024 Messaggio n. 4301 OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità). Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia. L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico. Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dal decreto legislativo n. 151/2001 e richiede attenzione ai termini di prescrizione annuale e decadenza sostanziale, elementi cruciali per la corretta gestione delle prestazioni previdenziali non pensionistiche. Aziende e consulenti del lavoro devono monitorare questi termini per evitare perdita di diritti e garantire la corretta erogazione dell'indennità, considerando il collegamento con la disciplina dell'indennità di malattia e maternità.

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