Differimento al 13 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020
Qual è la nuova scadenza per presentare le domande di esonero secondo gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 137/2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4299/2021 comunica il differimento della scadenza per la presentazione delle domande di esonero dal 4 dicembre 2021 al 13 dicembre 2021. Questa proroga riguarda i benefici previsti dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 137/2020, convertito in legge 176/2020, misure di sostegno economico collegate all'emergenza COVID-19. Il differimento è stato disposto a causa di difficoltà tecniche riscontrate dai potenziali beneficiari e dagli intermediari nella compilazione e trasmissione delle domande, nonché della sovrapposizione con altri adempimenti amministrativi legati alle misure emergenziali. La decisione è stata coordinata con il Ministero del Lavoro e tiene conto anche della sesta modifica al Temporary Framework europeo, il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato durante l'emergenza pandemica. Per i professionisti e le aziende interessate, questa proroga rappresenta un'opportunità aggiuntiva di nove giorni per completare la documentazione richiesta e presentare correttamente la richiesta di esonero.
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Riferimento normativo
Differimento al 13 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-12-2021
Messaggio n. 4299
OGGETTO: Differimento al 13 dicembre 2021 del termine di presentazione delle
domande di esonero ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-
legge n. 137/2020
In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico e della concomitanza di altri adempimenti
relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dagli intermediari, e tenuto conto della
comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 della Commissione europea, relativa alla
sesta modifica al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della COVID-19” (c.d. Temporary Framework), si comunica che, su
conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il termine di presentazione (4
dicembre 2021) delle domande di esonero ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
è differito al 13 dicembre 2021.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4299/2021 è essenziale per chi gestisce domande di esonero contributivo secondo il decreto-legge 137/2020, in particolare per le misure di aiuto di Stato COVID-19 e il Temporary Framework europeo. Commercialisti e consulenti del lavoro devono consultarlo per rispettare i termini di presentazione delle istanze, le scadenze amministrative e gli adempimenti verso l'INPS relativi agli esoneri contributivi e alle agevolazioni fiscali emergenziali.
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