Quali sono i termini di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili e per eventi meteo, e cosa deve fare l'azienda se presenta una domanda fuori termine?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4275/2017 chiarisce le regole sui termini di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia. Per gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), il termine ordinario di 15 giorni dalla sospensione dell'attività è sostituito dal termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Questo regime speciale si applica alle domande presentate a partire dall'8 ottobre 2016. È fondamentale che l'azienda compili correttamente il campo "data inizio effettivo" nella domanda, poiché questo dato determina l'identificazione esatta del mese dell'evento e, di conseguenza, la corretta scadenza.
Nel caso di eventi meteo che si verificano in mesi diversi, se l'azienda presenta un'unica domanda, il termine di scadenza è calcolato dal primo evento meteo e non dall'ultimo. Ad esempio, per eventi meteo del 31 ottobre e del 2 novembre, la domanda unica scade il 30 novembre (fine del mese successivo a ottobre, quando si è verificato il primo evento). In alternativa, l'azienda può presentare domande separate per ogni mese, rispettando i relativi termini di scadenza.
Se l'azienda omette di compilare il campo "data inizio effettivo", la struttura territoriale INPS richiederà il dato mancante secondo la procedura prevista. Se la domanda viene rigettata per "fuori termine", l'azienda può ripresentarla esclusivamente per gli eventi meteo del mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza. In caso di rigetto tardivo, l'INPS può accogliere parzialmente in autotutela i soli periodi riferiti a eventi meteo per i quali la domanda originaria risulta nei termini.
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Riferimento normativo
chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 31-10-2017
Messaggio n. 4275
OGGETTO: chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO
Industria ed Edilizia.
Il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 ha stabilito, tra l’altro, che: “………la domanda di
integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”.
La predetta disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e, quindi, dal 24/09/2015.
Il comma 3 dello stesso articolo 15 ha, altresì, previsto che, qualora l’istanza in argomento sia
presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.
Al riguardo, l’Istituto, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, ha chiarito che, nel computo
del predetto termine dei 15 giorni, si esclude, secondo i principi generali, il giorno iniziale e,
inoltre, ha precisato che se il giorno di scadenza è contestuale ad una festività nazionale la
stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva.
Il d.lgs. n. 185/2016, nell’apportare disposizioni integrative e correttive alla normativa in
parola ha novellato il predetto art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, facendo salve
dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni di cui sopra ”……le domande per
eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese
successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
La suddetta disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8/10/2016, data
di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 185/2016.
Ciò premesso, è emerso, dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della
Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende
che presentano domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) omettono di
indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, allorquando
l’evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell’ambito della settimana
compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.
A tal fine si precisa che l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo “data inizio effettivo”
presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui
ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto
necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento.
Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il
termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della
sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.
Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, la Struttura
territoriale competente attiverà la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. n.
95442/2016, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.
È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi
diversi, numerose aziende presentano un’unica domanda entro il termine del mese successivo
a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo.
Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un
mese e l’inizio di quello successivo.
Tale condotta comporta il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui
si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono
considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli
eventi meteo stessi.
Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non
incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi
in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.
Esempio
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di
presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine
di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre
2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade
il 31 dicembre 2017.
Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l’azienda potrà ripresentare
domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il
quale non si è ancora maturata la decadenza.
Esempio
Se l’azienda ha presentato, tra il 1 e il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo
di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata
con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare
nuovamente domanda, esclusivamente per l’evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017,
purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di
rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze
di CIGO che alla data del presente messaggio risultano in corso di istruttoria o, se definite, che
sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad
eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.
Esempio
Se l’azienda ha presentato, tra il 1 e il 30 settembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo
di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere
accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017
mentre dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 luglio 2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4275/2017 disciplina i termini di presentazione della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per eventi oggettivamente non evitabili e eventi meteo, applicando il termine della fine del mese successivo all'evento anziché i 15 giorni ordinari. Commercialisti e aziende devono prestare attenzione alla compilazione della "data inizio effettivo" e alla gestione delle domande plurimensili, poiché il mancato rispetto dei termini comporta il rigetto della domanda e la perdita del diritto alle prestazioni per i periodi decaduti.
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