Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di malattia INPS quando il lavoratore si trasferisce in un altro Paese dell'Unione Europea durante il periodo di assenza dal lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4271/2018 disciplina la corresponsione dell'indennità di malattia nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in un altro Paese UE mentre è in malattia. A differenza del passato, quando era richiesta un'autorizzazione preventiva, il trasferimento non può essere vietato al lavoratore in virtù della libera circolazione garantita dall'Unione Europea. Tuttavia, l'INPS mantiene il diritto di effettuare una valutazione medico-legale preliminare per escludere rischi di aggravamento della malattia derivanti dal trasferimento stesso. Il lavoratore deve comunicare preventivamente il trasferimento alla struttura territoriale INPS competente, che lo convocherà per una visita di controllo ambulatoriale al fine di verificare sia l'effettivo stato di incapacità lavorativa sia l'assenza di rischi di peggioramento. Se il lavoratore procede comunque al trasferimento nonostante un parere negativo dell'INPS, l'Istituto può applicare la sospensione del diritto all'indennità economica, considerando il trasferimento come un atto che pregiudica il decorso della malattia. Per i trasferimenti verso Paesi extra-UE rimangono in vigore le regole precedenti, che prevedono una valutazione delle migliori cure e assistenza disponibili nel Paese estero.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 16-11-2018
Messaggio n. 4271
Allegati n.1
OGGETTO: Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento
del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE
La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione
Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più
rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di
Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva
generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per
incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che,
nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore
durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è
subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei
casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti,
recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur
nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in
merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE.
Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla
citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente
tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento
medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza
comporterebbe a carico dell’Istituto.
Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato -
nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto
all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368
A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che
possono pregiudicare il decorso della malattia.
Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di
autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai
profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in
convenzione all’estero.
Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda
trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura
territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.
La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie
disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di
accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di
aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al
lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente
messaggio (allegato n. 1).
In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili
controlli medico legali.
Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la
circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure
e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 4271/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Messaggio INPS 4271/2018 è il riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di trasferimento in Paesi UE, disciplinando la valutazione medico-legale, la sospensione del diritto all'indennità e la libera circolazione dei lavoratori. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione, i controlli ambulatoriali INPS e le conseguenze della mancata autorizzazione medica, in relazione alla Direttiva 2004/38/CE e ai diritti di cittadinanza europea.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.