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Messaggio INPS 4271/2018

Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE

Pubblicato: 15/11/2018 In vigore dal: 15/11/2018 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di malattia INPS quando il lavoratore si trasferisce in un altro Paese dell'Unione Europea durante il periodo di assenza dal lavoro?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4271/2018 disciplina la corresponsione dell'indennità di malattia nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in un altro Paese UE mentre è in malattia. A differenza del passato, quando era richiesta un'autorizzazione preventiva, il trasferimento non può essere vietato al lavoratore in virtù della libera circolazione garantita dall'Unione Europea. Tuttavia, l'INPS mantiene il diritto di effettuare una valutazione medico-legale preliminare per escludere rischi di aggravamento della malattia derivanti dal trasferimento stesso. Il lavoratore deve comunicare preventivamente il trasferimento alla struttura territoriale INPS competente, che lo convocherà per una visita di controllo ambulatoriale al fine di verificare sia l'effettivo stato di incapacità lavorativa sia l'assenza di rischi di peggioramento. Se il lavoratore procede comunque al trasferimento nonostante un parere negativo dell'INPS, l'Istituto può applicare la sospensione del diritto all'indennità economica, considerando il trasferimento come un atto che pregiudica il decorso della malattia. Per i trasferimenti verso Paesi extra-UE rimangono in vigore le regole precedenti, che prevedono una valutazione delle migliori cure e assistenza disponibili nel Paese estero.

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Riferimento normativo

Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 16-11-2018 Messaggio n. 4271 Allegati n.1 OGGETTO: Corresponsione dell’indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE La libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi UE, già prevista dal Trattato sull’Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, si è nel tempo sempre più rafforzata ed evoluta, con l’introduzione del concetto di cittadinanza dell’UE (Trattato di Maastricht), la creazione dello “spazio Schengen” (dagli omonimi Trattati) e la Direttiva generale 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, concepita proprio per incoraggiare i cittadini dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò premesso, l’Istituto, con la circolare n. 192/1996 (cfr. il paragrafo 1), ha previsto che, nell’ipotesi di trasferimento all’estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso. Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti, recentemente pervenuti dalle Strutture territoriali dell’Istituto, sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la predetta circolare in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE. Alla luce della descritta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto. Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica, previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14 – n. 134368 A.G.O. - del 28/01/1981, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia. Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero. Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali. La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al presente messaggio (allegato n. 1). In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali. Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il Messaggio INPS 4271/2018 è il riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di trasferimento in Paesi UE, disciplinando la valutazione medico-legale, la sospensione del diritto all'indennità e la libera circolazione dei lavoratori. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per comprendere gli obblighi di comunicazione, i controlli ambulatoriali INPS e le conseguenze della mancata autorizzazione medica, in relazione alla Direttiva 2004/38/CE e ai diritti di cittadinanza europea.

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