Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4254/2024

Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

Pubblicato: 12/12/2024 In vigore dal: 12/12/2024 Documento ufficiale

Come si calcola la NASpI quando il lavoratore non ha retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione perché interamente in cassa integrazione a zero ore?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4254/2024 affronta un caso particolare nel calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI): quando un lavoratore licenziato ha trascorso l'intero quadriennio di osservazione in cassa integrazione a zero ore, senza alcuna retribuzione imponibile da cui calcolare l'indennità. Normalmente la NASpI si calcola dividendo la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni per le settimane di contribuzione e moltiplicando per 4,33, ma in questa situazione non esiste retribuzione utile nei flussi Uniemens. L'INPS, d'accordo con il Ministero del Lavoro, ha stabilito che in questi casi è possibile utilizzare i dati dell'imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione (cassa integrazione), sia che siano state conguagliate dall'azienda o pagate direttamente dall'Istituto. Questa soluzione consente di superare l'impossibilità di parametrare la retribuzione e di determinare comunque la misura della prestazione, evitando che il lavoratore rimanga senza tutela economica.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-12-2024 Messaggio n. 4254 OGGETTO: Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in merito al calcolo e alla misura della prestazione prevede che la stessa “[…] è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”. Nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.3, nel fornire indicazioni amministrative e operative della misura in oggetto, in attuazione della predetta previsione normativa, è stato chiarito che “l'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite”. Ciò premesso, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, con il presente messaggio si forniscono indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto - per tutto il predetto quadriennio - in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS. Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa. Conseguentemente, nelle ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS. Con successivo messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali dell’Istituto ulteriori indicazioni operative per la gestione della casistica sopra rappresentata. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 4254/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 4254/2024 riguarda il calcolo della NASpI, la prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, e si applica specificamente ai casi di cassa integrazione a zero ore, contribuzione figurativa e integrazione salariale sostitutiva della retribuzione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa disposizione per gestire correttamente le domande di NASpI di lavoratori che hanno beneficiato di ammortizzatori sociali, considerando l'imponibile previdenziale e i flussi Uniemens contributivi e retributivi.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →