Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
Come si calcola la NASpI quando il lavoratore non ha retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione perché interamente in cassa integrazione a zero ore?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4254/2024 affronta un caso particolare nel calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI): quando un lavoratore licenziato ha trascorso l'intero quadriennio di osservazione in cassa integrazione a zero ore, senza alcuna retribuzione imponibile da cui calcolare l'indennità. Normalmente la NASpI si calcola dividendo la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni per le settimane di contribuzione e moltiplicando per 4,33, ma in questa situazione non esiste retribuzione utile nei flussi Uniemens. L'INPS, d'accordo con il Ministero del Lavoro, ha stabilito che in questi casi è possibile utilizzare i dati dell'imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione (cassa integrazione), sia che siano state conguagliate dall'azienda o pagate direttamente dall'Istituto. Questa soluzione consente di superare l'impossibilità di parametrare la retribuzione e di determinare comunque la misura della prestazione, evitando che il lavoratore rimanga senza tutela economica.
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Riferimento normativo
Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-12-2024
Messaggio n. 4254
OGGETTO: Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile
nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione
salariale sostitutiva della retribuzione
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in merito al calcolo e alla misura
della prestazione prevede che la stessa “[…] è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33”.
Nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.3, nel fornire indicazioni
amministrative e operative della misura in oggetto, in attuazione della predetta previsione
normativa, è stato chiarito che “l'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo
determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni,
comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive
(retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il
totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e
moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa
a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo
l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte
le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente
retribuite”.
Ciò premesso, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, con il presente messaggio si
forniscono indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato
che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna
retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto - per
tutto il predetto quadriennio - in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a
pagamento diretto da parte dell’INPS.
Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della
prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta
di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non
potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del
quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso
alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la
determinazione della durata della stessa.
Conseguentemente, nelle ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su
conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si può procedere, in assenza
di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla
contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione,
corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.
Con successivo messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali dell’Istituto ulteriori
indicazioni operative per la gestione della casistica sopra rappresentata.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 4254/2024 riguarda il calcolo della NASpI, la prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, e si applica specificamente ai casi di cassa integrazione a zero ore, contribuzione figurativa e integrazione salariale sostitutiva della retribuzione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere questa disposizione per gestire correttamente le domande di NASpI di lavoratori che hanno beneficiato di ammortizzatori sociali, considerando l'imponibile previdenziale e i flussi Uniemens contributivi e retributivi.
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