Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Quali benefici previdenziali sono riconosciuti ai lavoratori esposti all'amianto per gli anni 2019 e 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4253/2018 estende fino al 2020 i benefici previdenziali per i lavoratori che hanno operato in attività di scoinbentazione e bonifica e che hanno contratto patologie correlate all'esposizione all'amianto. Questi benefici riguardano specificamente gli ex lavoratori delle imprese che hanno svolto tali attività e che risultano affetti da malattie asbesto-correlate. La normativa prevede due principali vantaggi: la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva (che consente un accesso anticipato alla pensione) e l'accompagnamento alla quiescenza (un beneficio economico di transizione verso il pensionamento). Questi benefici si applicano ai trattamenti pensionistici che decorrono negli anni 2019 e 2020, sia per i lavoratori rimasti in gestione INPS sia per coloro che hanno transitato in altre gestioni previdenziali dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Per accedere ai benefici, gli interessati dovevano presentare domanda telematica entro il 30 novembre 2018 attraverso i canali ordinari dell'INPS (portale web con PIN/SPID, Contact Center, oppure tramite Patronati). La normativa stanzia risorse specifiche: 0,5 milioni di euro per il 2019 e 1,6 milioni per il 2020 per la maggiorazione contributiva, oltre a 2 milioni di euro annui per l'accompagnamento alla quiescenza in entrambi gli anni.
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Riferimento normativo
Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 15-11-2018
Messaggio n. 4253
OGGETTO: Estensione per gli anni 2019 e 2020 dei benefici previdenziali
derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
I benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ex lavoratori occupati nelle
imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-
correlata derivante da esposizione all’amianto - sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e
2020, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 13-ter dispone che “all'articolo 1, comma 117,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020”.
Ne consegue che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di
cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i
trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 275 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede
che ”per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS
derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non
abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni
2015 e 2016”.
Pertanto, anche con riferimento a tale categoria di soggetti il predetto beneficio, di
cui al citato comma 117, trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi
decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Per l’applicazione dei citati commi 117 e 275 si fa rinvio, rispettivamente, alle
istruzionidiramatecon le circolari n. 80/2015 e n. 154/2016.
Inoltre, il comma 2 del citato articolo 13-ter prevede che “all'articolo 1, comma 276, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"entro l'anno 2020".
Ne consegue che il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza, di cui all’articolo 1,
comma 276, della legge n. 208 del 2015, è riconosciuto fino all’anno 2020.
Per accedere al beneficio in argomento gli interessati devono presentare, entro e non oltre il
30 novembre 2018, apposita domanda telematica, tramite i seguenti consueti canali posti a
disposizione dall’Istituto:
WEB, attraverso il servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato
dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai
servizi telematizzati dell’Istituto;
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario
del gestore telefonico, se in possesso di un codice PIN;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi,
anche se non in possesso di un codice PIN.
Per le istruzioni applicative del citato comma 276 si rinvia ai messaggi n. 2769/2016 e n.
3329/2016.
Infine, il comma 3 del citato articolo 13-ter, dispone che “agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per
l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La normativa si applica ai benefici previdenziali per esposizione all'amianto, maggiorazione dell'anzianità contributiva, accompagnamento alla quiescenza e patologie asbesto-correlate. Consulenti del lavoro e gestori di pratiche pensionistiche devono conoscere le disposizioni su decorrenza del trattamento pensionistico, transito tra gestioni previdenziali e modalità di presentazione delle domande telematiche all'INPS.
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