Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4252/2020

Premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi

Pubblicato: 12/11/2020 In vigore dal: 12/11/2020 Documento ufficiale

Come funziona il premio alla nascita in caso di gravidanze plurime o adozioni multiple, e quante domande è necessario presentare?

Spiegato da FiscoAI
Il premio alla nascita è un beneficio economico di 800 euro per ogni figlio, riconosciuto dalla legge 232/2016 alla futura madre al settimo mese di gravidanza, alla nascita, o al momento dell'affidamento/adozione di minori. In caso di gravidanze plurime (gemelli, terzopli, ecc.), la richiedente ha due opzioni: presentare una prima domanda al settimo mese di gravidanza (ricevendo 800 euro) e poi una seconda domanda dopo il parto indicando i codici fiscali di tutti i figli (ricevendo 800 euro per ogni figlio aggiuntivo), oppure attendere il parto e presentare un'unica domanda indicando direttamente tutti i codici fiscali (ricevendo 800 euro per ogni figlio). Nel primo caso, se nascono tre gemelli, riceverà 800 euro dalla prima domanda e 1.600 euro dalla seconda (totale 2.400 euro); nel secondo caso, riceverà direttamente 2.400 euro in un'unica soluzione. Per affidamenti o adozioni plurimi, spettano tante quote da 800 euro quanti sono i minori, e la richiedente può presentare una domanda unica per tutti i minori oppure una domanda per ciascuno di essi, a sua scelta. Un aspetto importante è che non è possibile presentare due domande per lo stesso figlio (ad esempio, una per la gravidanza e una per la nascita), né richiedere il premio sia per l'affidamento preadottivo che successivamente per l'adozione dello stesso minore.

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Riferimento normativo

Premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-11-2020 Messaggio n. 4252 OGGETTO: Premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi 1. Premessa Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi. Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne (cfr. l’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Con le circolari n. 39 del 2017 e n. 61 del 2017, alle quali si rinvia, l’Istituto ha fornito indicazioni di carattere generale sulla prestazione in commento e precisazioni sui requisiti, specificando che la prestazione può essere concessa in un’unica soluzione in occasione dei seguenti eventi: - compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese); - nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza); - adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale. Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza (cfr., in proposito, la circolare n. 78 del 2017). In ordine alle modalità di presentazione della domanda e al certificato di gravidanza si rinvia alle richiamate circolari. Si evidenzia che, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio. Analogamente, se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne. 2. Gravidanza plurima Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda: 1) al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli; 2) a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli. Nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli. Sul punto si riporta il seguente esempio. Esempio n. 1: parto gemellare con doppia domanda La richiedente presenta una prima domanda per l’evento “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall'inizio dell'8° mese di gravidanza)”. Se la domanda viene accolta verranno corrisposti 800 euro, ossia la quota per un singolo figlio. A seguito del parto di tre gemelli, la richiedente presenta una seconda domanda per l’evento “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)”, nella quale indica il codice fiscale di tutti e tre i gemelli. In caso di accoglimento della domanda, verranno corrisposti 1.600 euro (ossia altre due quote da 800 euro ciascuna in quanto l’Istituto ha già liquidato 800 euro in occasione della gravidanza). Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.Sul punto si riporta il seguente esempio. Esempio n. 2: parto gemellare con unica domanda La richiedente presenta domanda in relazione alla nascita di tre gemelli, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando il codice fiscale di tutti e tre i bambini. In caso di accoglimento, verranno liquidati 2.400 euro (ossia tre quote da 800 euro ciascuna). 3. Affidamento o adozione plurimi In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati. In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il premio alla nascita è disciplinato dall'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rappresenta una prestazione sociale gestita dall'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di accesso, gli eventi che danno diritto al beneficio (settimo mese di gravidanza, nascita, affidamento preadottivo, adozione nazionale e internazionale) e le regole specifiche per gravidanze plurime e adozioni multiple, al fine di assistere correttamente i clienti nella richiesta di questa prestazione economica.

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