Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande.
Qual è il nuovo termine per presentare la domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati secondo l'articolo 23-bis del decreto-legge 48/2023?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla legge 85/2023) prevede un meccanismo di riconteggio per i soggetti i cui debiti contributivi sono stati precedentemente annullati. Con il Messaggio INPS 4244/2023, l'Istituto ha prorogato il termine di presentazione delle domande dal 10 novembre 2023 all'11 dicembre 2023, al fine di consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione assicurativa. La norma si applica a tutti i soggetti (lavoratori autonomi, datori di lavoro, professionisti) che hanno beneficiato di annullamenti di debiti contributivi e desiderano richiedere il riconteggio delle relative posizioni. La domanda deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente entro la nuova scadenza.
Una volta accolta la domanda, l'INPS notifica l'esito all'interessato per consentire il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi e sanzioni civili. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023, termine che rimane invariato nonostante la proroga della presentazione delle domande. Questa disposizione è finalizzata a tutelare le posizioni assicurative e a regolarizzare le situazioni contributive dei soggetti interessati, garantendo loro la possibilità di mettersi in regola con i versamenti dovuti.
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Riferimento normativo
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle domande.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28-11-2023
Messaggio n. 4244
OGGETTO: Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei
debiti annullati – proroga del termine per la presentazione delle
domande.
Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 sono state fornite le indicazioni operative per dare
attuazione alla previsione delle disposizioni indicate in oggetto.
In particolare, al paragrafo 3.2 è stato precisato che la domanda di riconteggio dei debiti
annullati doveva essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla Struttura
INPS territorialmente competente di esaminare la pratica e, in caso di accoglimento, di
notificarne l’esito all’interessato ai fini del pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di
contributi e di sanzioni civili entro il 31 dicembre 2023.
Con il presente messaggio si comunica, in relazione alla finalità prevista dalla norma volta
a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati
annullati, che il predetto termine è differito all’11 dicembre 2023 restando immutata al 31
dicembre 2023 la data per il pagamento integrale delle somme oggetto di riconteggio che
dovrà essere effettuato in unica soluzione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4244/2023 riguarda il riconteggio dei debiti contributivi annullati, la regolarizzazione delle posizioni assicurative e la proroga dei termini per la presentazione delle domande di ricongiunzione o ricalcolo dei contributi. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire le pratiche di sanamento delle posizioni contributive, le scadenze amministrative presso l'INPS e le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e sanzioni civili.
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